Cassazione Penale, Sentenza n. 46925/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Roberto Giaquinta avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta. I motivi principali: (1) violazione degli artt. 24 Cost. e 64 c.p.p. e vizio di motivazione per violazione del diritto al silenzio e per aver ritenuto dolosa la mancata presentazione del 05.01.2016 alla Stazione dei Carabinieri invece che al Commissariato; si deduceva che la condotta potesse essere solo colposa; (2) violazione dei principi costituzionali (artt. 13, 25 commi 2 e 3, 27 comma 3 Cost.) e vizio di motivazione per mancata valutazione del principio di offensività in concreto rispetto a brevi allontanamenti e ritardi minimi nel rientro (capi b) e c)); (3) omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (4) violazione dell'art. 133 c.p. per discostamento dal minimo edittale senza adeguata considerazione del minor disvalore dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per genericità e reiterazione di doglianze già motivate dalla Corte territoriale; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché il rigetto della causa di non punibilità ex art. 131-bis risulta dalla complessiva struttura argomentativa (la Corte d'appello ha evidenziato plurime violazioni e numerosi e gravi precedenti, segnalando un comportamento abituale incompatibile con la particolare tenuità); ha respinto anche il quarto motivo rilevando corretta motivazione del giudice di merito nello scostamento dal minimo edittale. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato (la Corte d'Appello aveva escluso il capo e) e rideterminato la pena in un anno, un mese e quindici giorni di reclusione) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale integra il reato previsto dall'art. 75; per la sussunzione è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'obbligo e la volontà cosciente di non osservarlo.
art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Le prescrizioni accessorie stabilite ai sensi dell'art. 8 hanno efficacia integrativa del precetto di cui all'art. 75; la loro violazione concorre a integrare il reato di cui all'art. 75.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità può essere valutata solo con riferimento a indicatori oggettivi e soggettivi; la sua esclusione è giustificata nel caso di plurime violazioni, comportamento abituale e numerosi precedenti, ove risulti incompatibile con la particolare tenuità.
Il giudice di merito ha discrezionalità nel determinare la pena; lo scostamento dal minimo edittale è ammissibile se adeguatamente motivato, e tale motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando congrua e logica.
art. 24 Cost. e art. 64 c.p.p.
Il diritto al silenzio è garantito, ma la mancata produzione di giustificazioni positive da parte dell'imputato può essere rilevata dal giudice senza violare il diritto al silenzio, quando la motivazione complessiva lo giustifica.
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale integra il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 anche quando le prescrizioni siano prescrizioni accessorie; per la sussistenza del reato è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà di non adempiere).
- Il diritto al silenzio non impedisce al giudice di valorizzare l'assenza di giustificazioni positive quando il resto del materiale probatorio dimostra l'inadempimento; l'assenza di spiegazioni può concorrere alla valutazione della responsabilità ma non può trasformare il diritto di non dichiarare in condanna automatica.
- Il principio di offensività in concreto non esclude automaticamente la punibilità per violazioni di misure di prevenzione: l'interesse protetto è la prevenzione e il controllo del soggetto socialmente pericoloso, pertanto anche brevi allontanamenti o ritardi limitati possono integrare la fattispecie quando ledono l'esigenza preventiva di controllo.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), la difesa deve dimostrare l'assenza di elementi ostativi (es. pluralità di reati, abitualità, precedenti gravi); la mera invocazione dell'articolo senza argomentazione sulla concreta tenuità può essere insufficiente.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: lo scostamento dal minimo edittale è legittimo se supportato da motivazione che consideri precedenti, gravità e abitualità; tali valutazioni sono difficilmente ribaltabili in Cassazione salvo vizio logico-giuridico evidente.
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