Cassazione Penale, Sentenza n. 28585/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito custodia cautelare in carcere dal 12 luglio 2011 al 18 dicembre 2011 e successivamente arresti domiciliari fino al 10 ottobre 2013. La misura cautelare era stata applicata in relazione a gravi indizi per partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per condotte di detenzione e cessione di droga, poi seguite da assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste. La Corte di appello aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo integrata una colpa grave ostativa all’indennizzo. Nel ricorso per cassazione l’istante deduceva: 1) violazione di legge, sostenendo che la misura cautelare si fosse fondata solo su intercettazioni ambientali e telefoniche e che la successiva assoluzione, basata sugli stessi elementi, avesse escluso la prova oltre ogni ragionevole dubbio, rendendo incompatibile la colpa grave; 2) vizio di motivazione, per la supposta contraddittorietà della decisione di merito che, pur riconoscendo la medesima base indiziaria, aveva ritenuto quei fatti espressione di macroscopica negligenza; 3) insussistenza della colpa grave, poiché frequentazioni ambigue, espressioni criptiche e contatti con soggetti poi condannati non varrebbero da soli a fondare la responsabilità ostativa alla riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo logico, completo e conforme ai principi di legittimità il diniego della riparazione, valorizzando una serie di condotte del richiedente ritenute gravemente colpose: frequenza di ambienti criminali, rapporti confidenziali con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, accessi reiterati a un appartamento adibito a base per taglio e confezionamento della cocaina, uso di linguaggio ambiguo e cautele per eludere i controlli. Secondo la Cassazione, l’assoluzione nel processo penale non escludeva di per sé la colpa grave ai fini dell’art. 314 c.p.p., perché il giudizio sulla riparazione è autonomo e può apprezzare diversamente gli stessi fatti, purché non contraddica gli accertamenti del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla è stato disposto per le spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; l’indennizzo è escluso quando l’interessato abbia dato causa o concorso a dare causa alla misura con dolo o colpa grave.
l’assoluzione per insufficienza di prova o perché il fatto non sussiste nel processo di cognizione non esclude automaticamente la colpa grave rilevante nel giudizio di riparazione.
richiamato come norma incriminatrice nel capo cautelare relativo al tentativo in materia di stupefacenti.
art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato per le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente oggetto della misura cautelare.
art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato per il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti oggetto della misura cautelare.
richiamato quale norma sul concorso di persone nella contestazione cautelare.
richiamato quale norma sul reato continuato nella contestazione cautelare.
prevista la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
non citato espressamente nel testo; quindi non incluso.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve accertare autonomamente e con valutazione ex ante se la condotta dell’istante abbia determinato la misura cautelare per dolo o colpa grave, indipendentemente dall’esito del processo di merito.
- La colpa grave ostativa all’indennizzo può consistere anche in comportamenti extraprocessuali o di contiguità con ambienti criminali, purché siano oggettivamente idonei a presentarsi come indizi di complicità e abbiano una relazione causale con l’adozione o il mantenimento della misura.
- L’assoluzione nel processo penale non esclude di per sé la riparazione solo perché i fatti non integrano reato; ai fini dell’art. 314 c.p.p. può rilevare una diversa lettura degli stessi fatti sotto il profilo della grave negligenza dell’interessato.
- Il giudice della riparazione non può però porre a fondamento del diniego fatti che nel giudizio di cognizione siano stati esclusi; può invece attribuire agli stessi fatti una differente valenza probatoria rispetto al criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
- La frequentazione consapevole e non necessitata di soggetti dediti a traffici illeciti, specie se accompagnata da linguaggio criptico, presenze reiterate in luoghi di spaccio e cautele per eludere i controlli, può integrare colpa grave perché rende prevedibile l’intervento dell’autorità giudiziaria.
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