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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35163/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva agito in primo grado contro l'università sostenendo che, in relazione a un progetto finanziato con decreto ministeriale, fosse intervenuto un contratto tra le parti: essa assumeva di aver partecipato al progetto svolgendo attività di progettazione preliminare, studi di fattibilità e ulteriori attività preparatorie, chiedendo il risarcimento del danno per il mancato affidamento delle forniture del progetto esecutivo. In subordine domandava l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c., deducendo che l'università avesse utilizzato l'attività svolta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, escludendo sia l'esistenza di un valido contratto per mancanza della forma scritta ad substantiam, sia i presupposti dell'azione di arricchimento, ritenendo non provato l'effettivo riconoscimento/utilizzazione dell'opera perché il progetto presentato dalla società risultava difforme da quello effettivamente utilizzato dall'ateneo. Con il ricorso per cassazione la società denunciava, contro il rigetto della domanda ex artt. 2041 e 2042 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 345 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1175, 2041, 2042 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travisato la prova: secondo la ricorrente, dalla CTU emergeva che era stato proprio il progetto da essa predisposto a essere stato presentato dall'università al Ministero e a ottenere il finanziamento, mentre le successive modifiche apportate dall'ente non escludevano l'utilizzazione dell'attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha anche rilevato un vizio di notifica del ricorso, poiché era stato indirizzato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato; tuttavia ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica, perché il ricorso era comunque inammissibile e l'ordine di rinnovazione avrebbe comportato un inutile aggravio e ritardo processuale. Nel merito del motivo, la Corte ha affermato che le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge e di norme processuali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e un diverso apprezzamento di fatto, non consentito in sede di legittimità. Ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova, mentre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla valutazione delle prove. Ha inoltre richiamato l'art. 348-ter c.p.c. per ribadire l'inammissibilità del ricorso contro una sentenza d'appello che abbia confermato la decisione di primo grado sulla base di accertamenti di fatto non specificamente censurabili in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; disposto inoltre l'obbligo, per la ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento richiede la prova dell'effettivo arricchimento dell'altra parte e del correlativo impoverimento; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché non è stato dimostrato l'effettivo utilizzo della prestazione resa dalla società.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento ha carattere sussidiario e viene in rilievo solo ove manchi altra azione tipica; nel caso la Corte ha comunque escluso il presupposto fattuale dell'utilizzazione dell'opera.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si ha solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decidere sulle prove dedotte; non quando valuti diversamente le prove proposte.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma riguarda la valutazione delle prove; la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice a prove concorrenti non integra di per sé violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata ritenuta in sostanza volta a sollecitare un nuovo esame del fatto.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma decisività nel giudizio di ammissibilità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell'ammissibilità.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte vi attribuisca un ruolo autonomo nella decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha fondato su tale norma la decisione, concentrandosi sull'inammissibilità della censura di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando l'appello proposto dopo l'entrata in vigore della norma è stato rigettato, il ricorso per cassazione è inammissibile se si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento di fatto rispetto a quello compiuto in appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di ragionevole durata del processo e al dovere del giudice di evitare attività processuali superflue.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato quale base del potere-dovere del giudice di dirigere il processo evitando dilazioni inutili.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla sollecita definizione del processo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1 bis d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o di norme processuali, mira in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul fatto e una diversa valutazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto se il giudice di merito sbaglia a individuare la parte onerata della prova; non basta lamentare che le prove siano state lette o apprezzate in modo non condiviso.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non deriva dal semplice dissenso sulla maggiore o minore attendibilità delle prove, ma solo dall'uso di prove non introdotte dalle parti o dall'espresso disconoscimento delle regole di giudizio sulle prove.
  • L'azione di arricchimento senza causa richiede la dimostrazione dell'effettivo arricchimento del convenuto e dell'utilizzazione dell'attività svolta dall'attore; se tale utilizzazione non risulta provata, la domanda va respinta.
  • In sede di legittimità non è consentito contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito se la censura si traduce nella richiesta di una ricostruzione istruttoria più favorevole alla parte.
  • Quando l'appello è stato proposto dopo l'entrata in vigore dell'art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione che riproponga soltanto questioni di merito o di fatto può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArricchimento senza causaMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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