Cassazione Civile, Ordinanza n. 15444/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua e da asseriti danni a un appartamento confinante. La proprietaria dell'immobile danneggiato aveva convenuto in giudizio il proprietario dell'immobile sovrastante/chiaramente connesso, chiedendo il risarcimento dei danni da umidità alle pareti, dal dissesto del solaio e dal mancato godimento del bene durante i lavori di ristrutturazione, oltre alla rimozione di una finestra realizzata in violazione delle distanze e al riconoscimento per usucapione del diritto a mantenere una tettoia. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande, mentre la corte d'appello aveva riconosciuto anche il danno al solaio, ritenendo provato che le infiltrazioni provenissero dall'immobile del convenuto e che sussistesse un rapporto di custodia rilevante ex art. 2051 c.c. Il proprietario convenuto ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di non essere proprietario dell'immobile al momento dell'allagamento e quindi di non poter essere qualificato come custode; 2) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e dell'art. 360 c.p.c., per erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e per l'asserita mancanza di prova certa sul momento dell'evento e sul nesso causale tra allagamento e danno; 3) omessa motivazione e violazione dell'art. 1227 c.c., per non avere la corte territoriale valutato un concorso colposo della danneggiata nell'aggravamento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che l'esposizione dei fatti fosse inidonea ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.; poi ha rilevato che il primo motivo introduceva una questione nuova senza indicare dove fosse stata dedotta nei gradi di merito, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; il secondo motivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e non evidenziava alcuna vera violazione delle regole sull'onere della prova; il terzo motivo era generico e non indicava un fatto storico decisivo omesso dalla sentenza impugnata, risolvendosi anch'esso in una richiesta di riesame del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità per danni da cosa in custodia è stata richiamata dalla corte territoriale quale titolo della condanna; in cassazione si è precisato che il ricorrente non aveva efficacemente censurato l'accertamento di custodia e di nesso causale compiuto dal giudice di merito.
È stata evocata dal ricorrente insieme all'art. 2051 c.c.; la Corte ha osservato che la censura non integrava una reale violazione di legge ma una contestazione della ricostruzione fattuale e probatoria.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un concorso colposo della danneggiata; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inidonea, perché priva dell'indicazione di un fatto storico decisivo omesso.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo realmente trascurato; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.
Le censure prospettate dal ricorrente sono state qualificate come inammissibili perché, sotto la veste di violazione di legge, miravano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove effettuato dai giudici di merito.
Non è stata ravvisata alcuna violazione dell'onere della prova, poiché il giudice di merito ha correttamente distinto tra fatti costitutivi e eccezioni senza attribuire l'onere probatorio alla parte sbagliata.
L'esposizione sommaria dei fatti del ricorso deve essere idonea a consentire la comprensione della controversia; in difetto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
Chi deduce una questione in cassazione deve indicare specificamente dove e come sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti la censura è inammissibile.
Il concorso colposo del creditore/danneggiato deve essere allegato e supportato da un fatto storico specifico, non da mere deduzioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito processuale sfavorevole al ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla correttezza giuridica della decisione e alla congruità logica nei limiti consentiti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili come "fatti" le argomentazioni difensive, le valutazioni istruttorie o gli elementi di prova in quanto tali.
- La deduzione in cassazione di una questione nuova è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove, quando e come essa sia stata proposta nei gradi di merito, perché la Corte non può controllare direttamente gli atti del processo di merito.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito applica correttamente la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni e attribuisce l'onere probatorio alla parte che, secondo la struttura della pretesa, ne è onerata.
- Il concorso colposo del danneggiato deve essere allegato con precisione e collegato a circostanze fattuali specifiche; una generica doglianza di inerzia o aggravamento del danno non è sufficiente a fondare il vizio di motivazione.
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