Cassazione Civile, Ordinanza n. 34297/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto una maggiore imposta di registro, qualificando unitariamente una sequenza di operazioni negoziali come cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. In concreto, una società aveva costituito una società unipersonale, le aveva conferito un ramo d'azienda con aumento di capitale e, successivamente, le partecipazioni della nuova società erano state trasferite a un'altra società in permuta contro la proprietà di un capannone industriale. Le società hanno impugnato l'atto e la CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 1, comma 87, L. n. 205/2017, dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1 e 3 L. n. 212/2000. Le controparti hanno resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, sostenendo a loro volta che la qualificazione unitaria non fosse consentita già secondo il testo originario dell'art. 20 e non solo dopo la riforma.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato la modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 introdotta dalla L. n. 205/2017 e la successiva qualificazione come interpretazione autentica ad opera dell'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018, oltre ai pronunciamenti della Corte costituzionale n. 158/2020 e n. 39/2021 che hanno ritenuto non fondate o inammissibili le relative questioni di legittimità costituzionale. Sulla base di tali interventi ha affermato che l'imposta di registro va applicata secondo la manifestazione di ricchezza emergente dal singolo atto, senza valorizzare elementi extra-testuali o atti collegati. Conseguentemente la ratio della sentenza impugnata non poteva essere messa in discussione. Il ricorso incidentale delle società è stato dichiarato assorbito. Le spese dell'intero processo sono state compensate perché la normativa interpretativa è intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
versione originaria e testo come modificato dalla L. n. 205/2017
l'imposta di registro si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione; dopo la riforma e la legge di interpretazione autentica, il criterio deve fondarsi sugli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da elementi extra-testuali e dagli atti collegati.
art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205 del 2017
ha modificato l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 nel senso del rilievo del solo atto presentato alla registrazione.
art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018
ha qualificato la modifica dell'art. 20 come interpretazione autentica, con efficacia retroattiva.
artt. 1 e 3 L. n. 212 del 2000
richiamati dall'Agenzia come parametri violati, ma il ricorso è stato comunque respinto.
artt. 3 e 53 Cost.
parametri di legittimità costituzionale esaminati dalla Corte costituzionale nelle decisioni richiamate dalla Cassazione.
artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.
parametri delle questioni dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2021.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire sulla base del singolo atto presentato alla registrazione, secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, senza estendere il giudizio a elementi extra-testuali o ad atti collegati, quando operi la disciplina interpretativa autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.
- La legge che qualifica come interpretazione autentica una precedente modifica normativa può avere efficacia retroattiva, rendendo applicabile il nuovo criterio anche ai rapporti pendenti, se così stabilito dal legislatore.
- Quando interviene un chiarimento legislativo decisivo nel corso del giudizio di legittimità, la Corte può compensare le spese processuali per la sopravvenienza della disciplina interpretativa.
- Le questioni di legittimità costituzionale già esaminate e dichiarate non fondate o inammissibili dalla Corte costituzionale non consentono di superare, nel giudizio di cassazione, il principio interpretativo definitivamente affermato sulla base della normativa sopravvenuta.
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