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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05558/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di falso/indebita attestazione in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contestato in relazione a una dichiarazione reddituale ritenuta non veritiera. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, contestando che fosse dimostrato il dolo generico; 2) vizi motivazionali sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul riconoscimento della recidiva, nonostante la notevole distanza temporale di circa dieci anni dal precedente reato; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che il ricorso si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confronto critico con la motivazione impugnata. Quanto al dolo, la Corte ha richiamato la valutazione dei giudici di merito sulla marcata divergenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo del nucleo familiare, escludendo l'errore scusabile. Quanto alla recidiva, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla sintomaticità della reiterazione dell'illecito, tenendo conto della natura del fatto, dell'omogeneità dei precedenti e della distanza temporale. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto congrua la motivazione di merito che aveva negato la particolare tenuità del fatto valorizzando la forte discrepanza reddituale, in linea con il criterio complessivo di valutazione della fattispecie concreta. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di rilevare una eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati e aspecifici i motivi proposti. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello sull'elemento soggettivo del reato, sulla recidiva e sul diniego della particolare tenuità del fatto. Ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, poiché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude il rilievo officioso delle cause di non punibilità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Il reato contestato richiede almeno il dolo generico; la Corte richiama la necessità di verificare la consapevolezza della falsità o non veridicità della dichiarazione reddituale.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va valutata complessivamente alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., avendo riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non può dichiararsi d'ufficio una causa di non punibilità sopravvenuta.

  • art. 544 c.p.p.

    È richiamato nel contesto della disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo interessato dalla riforma Orlando.

  • L. 27 settembre 2021, n. 134

    Viene menzionata come intervento che ha innovato la disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente assertivi, aspecifici o riproduttivi di censure già disattese dal giudice di merito, senza confronto critico con la motivazione impugnata.
  • Per i reati che richiedono il dolo generico, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla macroscopica divergenza tra la situazione dichiarata e quella accertata, quando il giudice di merito dia conto in modo logico e coerente degli indizi di consapevolezza.
  • Il giudizio sulla recidiva non può risolversi in un mero dato formale sui precedenti, ma richiede la verifica della reale sintomaticità della reiterazione dell'illecito rispetto alla personalità dell'agente, alla natura dei reati, alla loro omogeneità e alla distanza temporale tra i fatti.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va valutata in modo complessivo e concreto, secondo i parametri dell'art. 133, comma 1, c.p.; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di analizzare in modo analitico tutti i criteri astrattamente previsti.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude alla Corte di cassazione la declaratoria d'ufficio di cause di non punibilità sopravvenute, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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