Cassazione Penale, Sentenza n. 10785/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione di rifiuto della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità prevista dagli artt. 20-bis c.p. e 56-bis legge n. 689/81. Sosteneva che la Corte d'appello aveva applicato l'art. 61-bis della legge n. 689/81 (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) per escludere la sostitutiva in quanto in primo grado le era stata concessa la sospensione condizionale, ma che tale norma ha natura sostanziale e quindi non può operare per fatti commessi prima della sua entrata in vigore (richiamando l'art. 2, comma 4, c.p.). Inoltre rilevava che la sospensione condizionale era stata chiesta in via subordinata rispetto alla pena sostitutiva, sicché la Corte avrebbe dovuto valutare se la richiesta subordinata implicasse rinuncia alla sospensione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione del lavoro di pubblica utilità e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna affinché si verifichi, tra l'altro, se la richiesta di pena sostitutiva indicasse la volontà della Cerullo di rinunciare tacitamente alla sospensione condizionale e se tale richiesta fosse stata formulata personalmente dall'imputata o per mezzo di procuratore speciale. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità della conferma della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186
la sostituzione col lavoro di pubblica utilità è consentita "al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis"
Il comma 9-bis esclude la sostituzione quando ricorre la circostanza aggravante di aver provocato un incidente (comma 2-bis); tale aggravante è sufficiente a escludere la sostituzione anche se, a seguito di bilanciamento, non incide sul trattamento sanzionatorio.
artt. 20-bis c.p. e 56-bis legge 24 novembre 1981 n. 689
Disposizioni, introdotte/reso operative dopo il d.lgs. n.150/2022, che prevedono la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità come pena/sanzione sostitutiva; la loro applicabilità nel tempo dipende dalla data dei fatti e dall'organicità del sistema normativo applicabile.
legge n. 689/1981, art. 61-bis (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)
"le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del Codice penale relative alla sospensione condizionale della pena" non si applicano alle pene sostitutive delle pene detentive brevi
Introduce incompatibilità tra sospensione condizionale e pene sostitutive; la Corte ha rilevato che, trattandosi di norma entrata in vigore dopo i fatti, non può essere combinata con disposizioni antecedenti per creare un regime intertemporale non previsto dal legislatore.
art. 2, comma 4, codice penale
Principio della successione delle leggi penali nel tempo: se varia la disciplina, va applicata la norma più favorevole all'imputato quando la disposizione nuova ha carattere sostanziale; tuttavia non consente di 'combinare' frammenti normativi di epoche diverse per creare una fattispecie ibrida.
d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 54
Norma richiamata come fonte del lavoro di pubblica utilità, cioè l'istituto materiale del lavoro di pubblica utilità cui rinviano le disposizioni sostitutive.
art. 163 e seguenti c.p. (richiamati)
Riferimento alle disposizioni sulla sospensione condizionale della pena; l'art. 61-bis esclude l'applicazione di tali disposizioni alle pene sostitutive secondo la nuova disciplina.
Norma processuale che consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, di dichiarare l'irrevocabilità della affermazione della responsabilità penale.
Richiamato il principio secondo cui gli atti dispositivi che incidono sull'esecuzione della pena (es. rinuncia a benefici) attengono a diritti personalissimi e spettano all'imputato, non al difensore salvo procura speciale.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una pena o sanzione sostitutiva incompatibile con la sospensione condizionale può costituire una tacita rinuncia al beneficio della sospensione; il giudice deve accertare se tale rinuncia sia effettiva e se sia stata compiuta personalmente dall'imputato o tramite procura speciale.
- Non è consentito combinare porzioni di discipline emanate in epoche diverse per creare un regime ibrido: il giudice individua la disposizione complessivamente più favorevole e la applica nella sua integralità o, se necessario, applica la disciplina antecedente quando la successiva non è applicabile ratione temporis.
- Le norme di carattere sostanziale favorevoli all'imputato possono trovare applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2 c.p.; tuttavia ciò non autorizza a mescolare norme di epoche diverse se il risultato sarebbe un sistema normativo non previsto dal legislatore.
- Quando in primo grado è stata concessa la sospensione condizionale ma l'imputato ha chiesto alternativamente una pena sostitutiva, la Corte d'appello deve valutare la volontà reale dell'imputato: la semplice esistenza della sospensione non legittima automaticamente il rifiuto della sostitutiva senza una verifica sulla rinuncia.
- Le questioni riguardanti esclusivamente il trattamento sanzionatorio, se annullate, non comportano la rinnovazione del giudizio sulla responsabilità penale quando questa sia stata dichiarata irrevocabile (art. 624 c.p.p.).
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