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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03148/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società semplice e i suoi soci impugnavano un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ritenendo che vi fossero fittizie restituzioni di finanziamenti da parte di una società partecipata quasi integralmente, aveva rideterminato il reddito della società e imputato ai soci maggior reddito di partecipazione, oltre a riprese ai fini IRAP e IVA. Dopo un primo annullamento in appello, la sentenza era stata cassata con rinvio per difetto di motivazione. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la società semplice avesse svolto un ruolo di schermo e di strumento di un più ampio disegno evasivo, idoneo a giustificare le riprese fiscali. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. nonché dell'ordinanza di cassazione sul rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio avesse ampliato illegittimamente l'oggetto del giudizio oltre la questione rimessa e che non avesse spiegato come una società semplice potesse essere considerata attività d'impresa. Con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato apprezzamento della documentazione che, a loro dire, dimostrava che si trattava di reali restituzioni di finanziamenti infruttiferi e non di utili extracontabili, oltre alla capacità reddituale dei soci di effettuare i finanziamenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di rinvio, la cassazione precedente per difetto di motivazione aveva riaperto l'intera causa, senza formarsi alcun giudicato interno sulla restante parte della decisione; inoltre la CTR aveva comunque motivato, sia pure in termini ritenuti dalla Corte sufficienti al minimo costituzionale, sulla ragione dell'assoggettabilità della società alle riprese fiscali, individuandola nel suo ruolo di strumento di un sistema fraudolento finalizzato all'evasione dei soci. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva esaminato i fatti storici rilevanti e valutato la cointeressenza tra le società riconducibili alla medesima famiglia, sicché non vi era omesso esame di fatti decisivi ma, al più, una contestazione sul modo di valutare le prove, profilo non dedotto nei limiti consentiti; quanto alla benestanza dei soci, la Corte ha ritenuto che ciò provasse solo la loro astratta capacità di finanziare, non l'effettiva erogazione dei finanziamenti contestati. Nulla è stato disposto sulle spese e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare un preteso travalicamento del thema decidendum nel giudizio di rinvio, ma la Corte esclude la violazione perché il rinvio riapriva l'intera causa.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per lamentare motivazione meramente apparente; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro del motivo di nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude il vizio perché i fatti erano stati valutati o comunque non erano decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato solo in via ipotetica come possibile vizio di valutazione della prova, non dedotto nei termini idonei in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato solo in via ipotetica come possibile vizio di valutazione della prova, non dedotto nei termini idonei in cassazione.

  • art. 9 L. 289/2002

    richiamato per escludere che l'adesione al condono tombale della società producesse effetti sui soci, per l'autonomia delle rispettive posizioni soggettive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è cassata con rinvio per difetto di motivazione, il giudice di rinvio riacquista cognizione dell'intera controversia nei limiti segnati dalla cassazione, salvo specifici capi coperti da giudicato interno non toccati dall'annullamento.
  • La motivazione è meramente apparente solo quando manca del tutto il percorso argomentativo; è invece sufficiente, ai fini del controllo di legittimità, una motivazione che esponga la ratio decidendi in modo riconoscibile e non meramente tautologico.
  • Nel vizio di omesso esame di fatti decisivi non è consentito trasformare la censura in una diversa valutazione delle prove: se il giudice di merito ha preso in considerazione i fatti storici rilevanti, resta fuori dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c. la mera contestazione del modo in cui essi sono stati apprezzati.
  • Un fatto è decisivo solo se, ove esaminato, avrebbe con probabilità idonea portato a una soluzione diversa della controversia; non è decisivo un elemento che dimostri soltanto una possibilità astratta o una capacità economica, senza provare l'effettivo compimento dell'operazione contestata.
  • In tema di accertamento fiscale, il giudice può valorizzare il complessivo contesto operativo e gli intrecci tra società e soggetti economici per ricostruire la reale natura delle operazioni, purché esprima una motivazione intellegibile sulle ragioni dell'imposizione.
  • Gli effetti del condono o di altre posizioni definitorie eventualmente maturate in capo a un soggetto non si estendono automaticamente a soggetti diversi, se le rispettive posizioni patrimoniali e processuali sono autonome.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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