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Sentenza

Sentenza del 27/10/2016 n. 5535 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Obbligo di denuncia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario previsto, ratione temporis, dagli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972. La questione è se tale raddoppio richieda l'effettiva instaurazione di un'indagine penale oppure se sia sufficiente che, in relazione ai fatti accertati, sussista l'obbligo di presentare denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000.

La decisione

È stato affermato che il raddoppio dei termini non è subordinato all'effettiva esistenza o conclusione di un procedimento penale. È sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Pertanto, ove i fatti presentino astrattamente gli elementi di un reato tributario e impongano la denuncia, l'Amministrazione può beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento, anche in assenza di una concreta indagine penale.

Norme richiamate

  • Art. 43 del d.P.R. 600/1973

    Prevede, per il periodo temporale rilevante, il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi quando sussistono fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale.

  • Art. 57 del d.P.R. 633/1972

    Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento in materia di IVA nelle ipotesi collegate alla sussistenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari.

  • Art. 331 c.p.p.

    Impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di presentare denuncia quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio. Nel caso esaminato, è sufficiente l'obbligo giuridico di denuncia, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che sia stata avviata un'indagine penale.

  • D.lgs. 74/2000

    Individua i reati tributari la cui possibile configurazione può determinare l'obbligo di denuncia e, conseguentemente, il raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Per valutare il raddoppio dei termini occorre verificare se i fatti contestati integrino, anche solo astrattamente e secondo una valutazione autonoma dell'Amministrazione finanziaria, uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000.
  • Non è necessario che sia già stata avviata un'indagine penale, che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o che il procedimento penale si sia concluso.
  • Il presupposto rilevante è l'esistenza dell'obbligo di denuncia, non l'effettiva presentazione della denuncia né l'esito del procedimento penale.
  • La verifica va effettuata con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis e ai termini vigenti per il periodo d'imposta interessato.
  • Il contribuente può contestare il raddoppio dimostrando che, già sulla base dei fatti accertati, mancavano gli elementi oggettivi o soggettivi necessari per configurare un reato tributario e quindi per far sorgere l'obbligo di denuncia.

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