Sentenza del 27/10/2016 n. 212 - Comm. Trib. Prov. Asti
Istruttoria accertamento - Luogo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che lo svolgimento dell'istruttoria nei locali dell'Ufficio non integri, di per sé, una violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché manca il presupposto dell'accesso o della verifica presso i locali del contribuente. L'accertamento è quindi rimasto valido sotto questo profilo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'accertamento fosse illegittimo per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, presumibilmente in relazione al mancato rispetto delle garanzie previste dopo l'accesso, l'ispezione o la verifica presso i locali del contribuente. Il principio richiamato riguarda però le verifiche eseguite nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali; non si applica automaticamente quando l'istruttoria viene svolta presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma tutela il contribuente in relazione alle verifiche fiscali eseguite presso i suoi locali e prevede specifiche garanzie procedimentali, tra cui la possibilità di presentare osservazioni e richieste dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni. Secondo il principio ricavabile dalla sentenza, tale disciplina non si applica quando l'attività istruttoria è svolta esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La garanzia dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 presuppone un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente; il solo svolgimento dell'istruttoria negli uffici dell'Amministrazione non attiva automaticamente tale disciplina.
- Per valutare la validità dell'accertamento occorre distinguere tra controlli eseguiti presso la sede o i locali del contribuente e attività istruttoria documentale o interna svolta dall'Ufficio.
- L'eventuale violazione delle garanzie procedimentali deve essere collegata a uno specifico obbligo applicabile al tipo di controllo effettuato; non è sufficiente invocare in astratto lo Statuto dei diritti del contribuente.
- La regola riguarda soltanto il profilo relativo all'art. 12, comma 7, e non esclude che l'accertamento possa essere contestato per altri vizi, come carenza di motivazione, difetto di contraddittorio quando previsto o utilizzo illegittimo degli elementi istruttori.
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