Sentenza del 27/10/2016 n. 213 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso bonario - Compensi riscossione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo non emerge una decisione completa né sono indicati l'esito processuale, il dispositivo o l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso. L'unico principio ricavabile è che l'avviso bonario costituisce una fase preventiva di interlocuzione con l'ufficio e che i compensi della riscossione trovano la propria disciplina nell'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, essendo collegati all'attività complessiva dell'agente della riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la possibilità, mediante avviso bonario, di esporre all'ufficio le proprie ragioni prima dell'eventuale instaurazione di un contenzioso, nonché la legittimità dei compensi o dell'aggio richiesti per la riscossione. Il testo precisa che tali compensi sono disciplinati dall'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 e che l'aggio remunera l'attività complessiva dell'agente della riscossione e la complessità del servizio, non necessariamente singole attività specifiche.
Norme richiamate
Art. 17 del decreto legislativo n. 112/1999
La norma disciplina i compensi spettanti all'agente della riscossione. L'aggio è inteso come remunerazione dell'attività complessiva e della complessità del servizio nazionale della riscossione, non come corrispettivo rigidamente riferito alle singole operazioni compiute.
Massime di principio
- L'avviso bonario rappresenta uno strumento di interlocuzione preventiva: il contribuente può segnalare errori, fornire documentazione o chiedere chiarimenti prima dell'eventuale emissione dell'atto impositivo o dell'avvio del contenzioso.
- In materia di compensi della riscossione, la valutazione non deve necessariamente essere effettuata analizzando ogni singola attività dell'agente, poiché l'aggio può remunerare il servizio nel suo complesso e la sua organizzazione.
- Per contestare validamente un compenso di riscossione occorre verificare la base normativa applicabile, la corretta quantificazione dell'importo, la natura del credito e l'eventuale applicazione di disposizioni successive o speciali.
- Il testo fornito non consente di determinare il reale vincitore della controversia: l'indicazione del resistente come vincitore è solo convenzionale, poiché non è riportato un dispositivo o un esito giudiziale.
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