Sentenza del 27/10/2016 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Agevolazioni - Trattamento agevolato in enti di tipo associativo- Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione civile, sezione tributaria, con sentenza n. 3364/2013, ha affermato che il beneficio fiscale è subordinato sia alla conformità formale degli atti costitutivi e dello statuto, sia alla verifica sostanziale dell'attività concretamente esercitata. Pertanto, la sola presenza delle clausole richieste non garantisce l'agevolazione quando la gestione effettiva dell'ente non è coerente con esse.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza del trattamento fiscale agevolato previsto per gli enti di tipo associativo. La Corte ha chiarito che non è sufficiente inserire negli atti costitutivi e nello statuto tutte le clausole richieste dal D.Lgs. 460/1997: l'ente deve anche svolgere concretamente la propria attività nel rispetto effettivo delle prescrizioni statutarie e delle condizioni previste dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Le agevolazioni per gli enti associativi richiedono il rispetto delle clausole obbligatorie negli atti costitutivi e negli statuti, nonché l'effettiva osservanza di tali clausole nello svolgimento dell'attività.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale non è sufficiente il rispetto formale dei requisiti statutari: occorre anche dimostrare che l'attività concretamente svolta sia coerente con lo statuto e con la normativa applicabile.
- In caso di controllo, l'Amministrazione finanziaria può verificare la gestione effettiva dell'ente, i rapporti con gli associati, le modalità di erogazione dei servizi e la natura delle attività svolte.
- Le clausole statutarie devono essere sostanzialmente applicate e non possono rimanere meramente teoriche o inserite solo per ottenere il beneficio fiscale.
- La mancanza di coerenza tra statuto e comportamento concreto può comportare la perdita del trattamento agevolato e il recupero delle imposte ordinarie.
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