Sentenza del 27/10/2016 n. 1883 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Plusvalenza su vendita terreno edificabile - Accertamento induttivo della plusvalenza solo sulla base del valore ai fini dell'imposta di registro - Legittimità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento induttivo di una maggiore plusvalenza IRPEF derivante dalla vendita di un terreno edificabile. L'Amministrazione aveva determinato il maggior corrispettivo, e quindi la maggiore plusvalenza imponibile, sulla sola base del valore del terreno accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, presumendo che tale valore corrispondesse al prezzo effettivamente incassato dal venditore. Il contribuente ha contestato la legittimità di tale presunzione.
La decisione
La presunzione è stata ritenuta illegittima. Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, qualificato come norma di interpretazione autentica, stabilisce retroattivamente che l'esistenza di un maggior corrispettivo nella cessione di immobili non può essere desunta dalla sola differenza tra il prezzo dichiarato e il valore accertato ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. Pertanto, anche nelle controversie iniziate sotto la disciplina precedente, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento della maggiore plusvalenza; l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori.
Norme richiamate
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3
Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi [...] si interpretano nel senso che [...] l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile solo sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro [...]
La norma esclude che il maggior prezzo di vendita di immobili o aziende possa essere presunto esclusivamente sulla base del valore utilizzato per l'imposta di registro. Essendo norma di interpretazione autentica, si applica retroattivamente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86
Le disposizioni in materia di determinazione dei redditi e delle plusvalenze devono essere interpretate nel senso che il maggior corrispettivo non può essere ricavato automaticamente dal solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2
La disposizione consente l'adozione di norme di interpretazione autentica, alle quali è riconosciuta efficacia retroattiva nei limiti previsti dall'ordinamento.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento di valutazione, ma non prova sufficiente, da solo, dell'esistenza di un corrispettivo maggiore ai fini IRPEF.
Cassazione civile, ordinanza 6 giugno 2016, n. 11543
La Corte ha affermato che la presunzione del maggior prezzo fondata esclusivamente sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro non è più applicabile, neppure nei giudizi già pendenti secondo la normativa previgente.
Massime di principio
- Nella vendita di un immobile, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non coincide automaticamente con il prezzo effettivamente incassato dal venditore ai fini IRPEF.
- Per accertare una maggiore plusvalenza, l'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi concreti e presuntivi, gravi, precisi e concordanti, oltre al solo valore di mercato o valore catastale/di registro.
- La norma interpretativa del d.lgs. n. 147 del 2015 ha efficacia retroattiva e si applica anche alle controversie relative ad annualità e accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Il contribuente non è tenuto a dimostrare, come unico mezzo di difesa, di avere venduto a un prezzo inferiore al valore accertato ai fini del registro: l'onere iniziale di provare il maggior corrispettivo resta a carico dell'Amministrazione.
- Il valore utilizzato per un'imposta può essere rilevante come indizio in un diverso accertamento tributario, ma non può costituire da solo la prova del maggior corrispettivo o della maggiore plusvalenza.
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