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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28167/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che lo aveva condannato per la contravvenzione di cui all'art. 681 c.p. La Corte d'appello aveva motivato l'inammissibilità con la mancata osservanza dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., ritenendo che si fosse proceduto nei confronti dell'imputato in assenza. Il ricorrente censurava tale motivo poiché, pur essendo assente all'udienza del 7/03/2023, era comparso e aveva reso l'esame il 16/01/2024, sicché il giudizio doveva ritenersi svolto in presenza. In sede di valutazione è emerso anche il profilo del rispetto dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. nella formulazione antecedente alla legge n.114/2024, relativo all'indicazione di un'elezione di domicilio idonea a consentire la notificazione dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva erroneamente fondato la declaratoria di inammissibilità sull'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., perché l'imputato, pur assente in una precedente udienza, era comparso successivamente e aveva reso l'esame: ai sensi dell'art. 420-bis, comma 6, c.p.p., e della giurisprudenza, ciò comporta che il processo procede come svolto in presenza. Tuttavia la Suprema Corte ha poi accertato che l'appello era effettivamente inammissibile per altra ragione: mancava nell'atto di impugnazione qualsiasi richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (nella formulazione applicabile ratione temporis), e secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite la indicazione deve permettere l'immediata individuazione nel fascicolo. Per tali ragioni la Corte ha confermato l'inammissibilità, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 681 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce la contravvenzione per la quale l'imputato è stato condannato; rilevante come fatto-reato oggetto del giudizio

  • art. 581 c.p.p., comma 1-ter

    applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 (formulazione ante legge n.114/2024)

    Per le impugnazioni dell'imputato presente era necessario che l'atto di appello contenesse un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, chiaramente individuabile nel fascicolo, così da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione

  • art. 581 c.p.p., comma 1-quater

    Norma richiamata dalla Corte territoriale quale causa di inammissibilità quando si procede nei confronti dell'imputato in assenza; la Cassazione ha ritenuto tale richiamo inapplicabile nel caso concreto perché l'imputato era poi comparso e sottoposto ad esame

  • art. 420-bis c.p.p., comma 6

    Prevede la revoca della dichiarazione di assenza in caso di successiva comparizione dell'imputato; la presenza successiva e l'ammissione all'esame fanno ritenere il giudizio svolto in presenza

  • legge n.114/2024

    Ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter; le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina ante-abrogazione continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Se l'imputato assente in una udienza successivamente compare e viene ammesso all'esame, il giudizio nei suoi confronti si considera svolto in presenza (art. 420-bis, comma 6), quindi le regole riferite al procedimento in assenza non trovano applicazione.
  • Per le impugnazioni presentate entro il 24/08/2024, l'art. 581, comma 1-ter, ante legge n.114/2024 impone che l'appello dell'imputato presente contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio o dichiarazione idonea e chiaramente individuabile nel fascicolo; la mancanza di tale richiamo rende l'appello inammissibile.
  • La Corte di merito deve motivare correttamente la causa di inammissibilità; tuttavia la Cassazione può rigettare il ricorso anche confermando l'inammissibilità per un diverso motivo di diritto rilevabile dagli atti.
  • Quando la normativa d'impugnazione è stata modificata (es. abrogazione), va verificata la decorrenza e l'applicabilità ratione temporis alla data di proposizione dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità dell'appello per vizi formali relativi alla notificazione o all'elezione di domicilio, la difesa deve preventivamente assicurarsi che l'atto contenga il richiamo specifico richiesto e che la/e dichiarazione/i siano immediatamente individuabili nel fascicolo per evitare la perdita del diritto di impugnare.

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