Cassazione Civile, Ordinanza n. 13825/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente pubblico, collocato in quiescenza dal 1° dicembre 1999, aveva già ottenuto con una precedente sentenza del 2009, emessa in un giudizio contro il datore di lavoro pubblico, l'accertamento del diritto a percepire un assegno ad personam non riassorbibile. Sulla base di tale accertamento chiedeva poi che quella specifica voce stipendiale fosse computata nell'indennità di buonuscita. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello respingeva l'impugnazione dell'ente previdenziale, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione: secondo il giudice di merito, il diritto al computo nella buonuscita era sorto solo dopo l'accertamento del 2009 e l'azione proposta contro l'ente era stata introdotta entro cinque anni da tale pronuncia. L'istituto previdenziale ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973, 2934, 2935 e 2943 c.c., sostenendo da un lato che il giudicato del 2009, essendo intervenuto in un giudizio cui esso non aveva partecipato, era a sé inopponibile e non idoneo a interrompere la prescrizione; dall'altro che la prescrizione del diritto alla buonuscita decorreva dal 120° giorno dalla cessazione dal servizio, con conseguente tardività della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non pertinenti le argomentazioni dell'istituto previdenziale perché la controversia non riguardava la prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita in sé, ma la diversa questione della computabilità nella buonuscita di una specifica voce retributiva, il cui accertamento era intervenuto solo con la sentenza del 2009. La decisione impugnata aveva infatti affermato l'autonomia del termine di prescrizione relativo a tale pretesa, e tale ratio non era stata efficacemente censurata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 20, secondo comma, d.P.R. n. 1032/1973
Invocato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione del diritto alla buonuscita decorra dal 120° giorno dalla cessazione dal servizio; la Corte ritiene la norma non pertinente rispetto alla questione decisa.
Richiamati dal ricorrente in tema di prescrizione e interruzione; la Corte osserva che il tema prospettato non coincide con quello effettivamente deciso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; l'argomentazione che si sviluppi su un profilo diverso o non decisivo è infondata perché non pertinente.
- Quando la controversia riguarda non il diritto principale già maturato, ma la successiva computabilità di una specifica voce retributiva o emolumento in un trattamento di fine rapporto o di fine servizio, la prescrizione va verificata con riferimento alla pretesa specifica e autonoma, non automaticamente con quella propria del trattamento complessivo.
- L'eventuale questione relativa all'opponibilità di un giudicato formatosi in un giudizio precedente è irrilevante se la decisione impugnata fonda la soluzione su un diverso presupposto, ossia sull'autonomia del termine di prescrizione della specifica voce azionata.
- Il ricorrente che invochi una disciplina sulla decorrenza della prescrizione deve dimostrare la pertinenza di quella disciplina rispetto al diritto concretamente fatto valere, altrimenti il motivo è destinato al rigetto.
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