Cassazione Penale, Sentenza n. 20385/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la condanna residua per falso ideologico/induzione in errore (capo b) dell'imputazione), sostenendo principalmente che: a) ai sensi dell'art. 532 cod. civ. la curatela dell'eredità giacente cessa con l'accettazione dell'eredità, per cui alla data dell'11 luglio 2014 la curatrice non rivestiva più funzioni pubblicistiche e non poteva essere vittima di un atto pubblico falso; b) contraddittorietà della motivazione (assoluzione per alcune false dichiarazioni e condanna per altre coerentemente identiche), mancata correlazione temporale tra imputazione e fatti decisivi, e travisamento dei riscontri documentali e testimoniali; c) erronea applicazione dell'aggravante ex art. 476 cod.pen. e vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità tra la condotta e l'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati. Ha interpretato e applicato l'art. 532 cod. civ. nel senso che la curatela dell'eredità giacente cessa di diritto non appena anche un solo chiamato accetta l'eredità, con la conseguente perdita delle funzioni pubblicistiche del curatore. Poiché la condotta ritenuta decisiva dalla Corte territoriale (le dichiarazioni rese dall'imputato in data 11 luglio 2014) è avvenuta dopo l'accettazione, la curatrice non era più pubblico ufficiale e il reato contestato non poteva configurarsi. Ne consegue l'assorbimento delle altre questioni e l'annullamento della sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste".
Norme richiamate
La curatela dell'eredità giacente cessa con l'accettazione dell'eredità; da quel momento vengono meno le funzioni pubblicistiche del curatore, anche se il rendiconto non sia ancora depositato. L'accettazione anche di un solo chiamato fa venir meno la curatela nel suo complesso.
Norma richiamata nel capo d'imputazione originario relativa a false dichiarazioni; la Corte ha valutato la configurabilità del reato anche alla luce della cessazione delle funzioni pubblicistiche del curatore.
Aggravante invocata in rapporto al valore di "atto facente fede fino a querela di falso" del rendiconto del curatore; la Corte ha ritenuto irrilevante l'aggravante una volta esclusa la qualità pubblicistica del curatore al momento delle dichiarazioni.
Richiamati in relazione al falso ideologico in atto pubblico e all'induzione in errore: per la loro applicazione è necessario che l'atto sia pubblico e che il pubblico ufficiale rivesta funzioni pubblicistiche al momento della condotta.
Norma richiamata nella doglianza di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (condanna per fatti diversi o per episodi non compresi nell'imputazione).
Norma procedurale che disciplina i motivi di nullità dedotti in cassazione; i molteplici motivi di impugnazione del ricorrente sono stati formulati facendo riferimento a questo articolo.
Sez. U. civ. n. 11619/1997 (giurisprudenza)
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per qualificare il curatore dell'eredità giacente come pubblico ufficiale finché sussistono le funzioni pubblicistiche; la Corte di Cassazione ha però precisato che tale qualifica cessa con l'accettazione.
Massime di principio
- La curatela dell'eredità giacente cessa automaticamente con l'accettazione dell'eredità: da quel momento il curatore non mantiene le funzioni pubblicistiche e non può essere considerato pubblico ufficiale per fatti successivi.
- Per la configurazione del falso ideologico in atto pubblico o dell'induzione in errore è requisito essenziale che l'atto sia pubblico e che la persona cui esso si riferisce rivesta funzioni pubblicistiche al momento della condotta.
- L'accettazione anche di un solo erede determina la cessazione della curatela in termini assoluti (non pro quota): non è rilevante che il rendiconto o altri adempimenti formali non siano stati ancora compiuti.
- Se la qualità pubblicistica del destinatario delle dichiarazioni viene meno prima del fatto contestato, i reati che presuppongono tale qualità non sono configurabili; le questioni processuali collaterali (nesso di causalità, dolo, valutazione probatoria) restano assorbite se il presupposto soggettivo/oggettivo principale viene escluso.
- In sede di cassazione, quando emerge che per un vizio di diritto fondamentale (es. errata applicazione di norme che escludono la qualità di pubblico ufficiale) il fatto non può ritenersi integrato, la sentenza di condanna va annullata per non sussistenza del fatto.
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