Cassazione Civile, Ordinanza n. 05196/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione proposta da un creditore di una debitrice, titolare di un credito di euro 397.000,00 fondato su effetti cambiari, per ottenere in via principale l'accertamento della simulazione assoluta di atti traslativi aventi ad oggetto un fabbricato e una quota di terreno, formalizzati con conciliazione giudiziale nell'ambito di un giudizio ex art. 2932 c.c. e trascritti nel dicembre 2010; in subordine, il medesimo creditore chiedeva la declaratoria di inefficacia degli atti ai sensi dell'art. 2901 c.c. Il tribunale aveva accolto la domanda di simulazione. L'acquirente aveva appellato deducendo: mancata integrazione del contraddittorio per asserita invalidità della notifica alla venditrice; insussistenza di elementi idonei a provare la simulazione, sostenendo che al più vi fossero i presupposti di una revocatoria; inidoneità degli indizi valorizzati. La corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, assumendo che la venditrice fosse litisconsorte necessaria pretermessa e che non fosse provata la regolarità della notifica introduttiva; 2) violazione degli artt. 1414 e 2901 c.c., sostenendo che i fatti accertati potevano al più fondare una revocatoria, non la simulazione assoluta, mancando la prova della non effettività della volontà traslativa; 3) violazione dell'art. 1193 c.c. e contestazione della mancata valorizzazione di bonifici effettuati a favore della banca mutuante per liberare gli immobili dall'ipoteca, deducendo che tali versamenti provavano l'effettività dell'operazione e del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica alla convenuta contumace era regolare e si era perfezionata per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8, quarto comma, l. n. 890/1982; la prova della notificazione risultava da documentazione munita di fede privilegiata, contestabile solo con querela di falso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'accertamento della simulazione è tipicamente valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, nel caso concreto, la simulazione assoluta era stata desunta non dal solo intento elusivo del credito, ma da una pluralità di indici convergenti: rapporto madre-figlio, mancato prova del pagamento del prezzo, mancato trasferimento del possesso, incongruenza delle giustificazioni addotte, e l'inverosimiglianza della sequenza preliminare-azione ex art. 2932 c.c.-conciliazione in tempi incompatibili con il termine contrattuale di 30 mesi. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché i bonifici alla banca erano riferiti alla posizione debitoria del 'gruppo Catamo' e non dimostravano l'effettivo pagamento del prezzo né la reale esecuzione del trasferimento; il creditore terzo, che agisce in simulazione, non è vincolato alla dichiarazione di avvenuto pagamento contenuta nel rogito e, in difetto di prova specifica dell'effettività del corrispettivo, l'assenza di tale prova rafforza l'apparenza del contratto. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua i vizi dedotti in cassazione, ma non consente di riesaminare il fatto salvo il vizio di motivazione nei limiti consentiti
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio, ma ritenuto non violato perché la notifica alla parte contumace era regolare
invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; la censura è stata respinta
la simulazione richiede la prova della non effettività della volontà negoziale, non essendo sufficiente il solo intento di sottrarre il bene ai creditori
l'azione revocatoria è distinta dalla simulazione; la Corte ha ribadito che la presenza di un intento elusivo del credito non basta, da sola, a integrare la simulazione
richiamato per descrivere il procedimento presupposto e per valutare l'inverosimiglianza temporale della sequenza preliminare-domanda-conciliazione
richiamato dal ricorrente in tema di imputazione del pagamento; la Corte ha ritenuto comunque non conferente la documentazione prodotta ai fini della prova dell'effettivo prezzo
art. 8, quarto comma, l. n. 890/1982
la notifica postale si perfeziona per compiuta giacenza dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di deposito
l'onere della prova grava sull'acquirente, il quale, in presenza di indizi di simulazione, deve dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo e la reale esecuzione del trasferimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di simulazione assoluta dedotta dal creditore di una delle parti di una vendita immobiliare, il giudice di merito può fondare l'accertamento su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati sia singolarmente sia nel loro complesso; la censura in cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- La semplice finalità di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale dei creditori non è di per sé sufficiente a dimostrare la simulazione del contratto, occorrendo la prova che l'alienazione sia stata solo apparente, cioè non voluta realmente da entrambe le parti.
- Quando il creditore agisce in simulazione contro una compravendita, l'acquirente che intenda contrastare la presunzione di fittizietà deve fornire prova specifica dell'effettivo pagamento del prezzo; la mera clausola del rogito che dichiara l'avvenuto pagamento non è sufficiente nei confronti del terzo creditore.
- La valutazione della simulazione e la scelta del significato da attribuire agli indizi appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni di sussunzione.
- La notifica postale eseguita con le formalità di legge e documentata da avviso di ricevimento con fede privilegiata si presume valida fino a querela di falso; il destinatario che ne contesti l'effettività deve utilizzare il relativo rimedio processuale.
- La distinzione tra simulazione e revocatoria va mantenuta ferma: l'intento di pregiudicare i creditori può essere indice sintomatico della simulazione, ma non si sovrappone automaticamente ai presupposti dell'azione revocatoria.
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