Cassazione Civile, Ordinanza n. 03884/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento per l’anno 2006, emessi per omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione, con atto pubblico del 8 marzo 2006, di un terreno edificabile sito in Fiumicino. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, riducendo la base imponibile dei costi specificamente allegati. I contribuenti avevano poi appellato deducendo che l’oggetto reale della cessione non fosse il mero terreno, ma un villino da essi ristrutturato negli anni, con conseguente insussistenza di qualsiasi plusvalenza tassabile. Avverso la sentenza della CTR, che aveva respinto l’appello confermando la decisione di primo grado, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con un motivo composito. Nelle more, però, hanno rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente la rinuncia al ricorso e ha pronunciato l’estinzione del giudizio. Ha rilevato che la rinuncia è atto recettizio che non richiede accettazione della controparte ai fini dell’estinzione e che gli adempimenti dell’art. 390 c.p.c. servono soprattutto a evitare la condanna alle spese del rinunziante. Poiché l’Agenzia delle Entrate non si era ritualmente costituita con controricorso, ma aveva depositato solo una memoria e doveva quindi considerarsi mera intimata, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è atto recettizio e non richiede l’accettazione della controparte per produrre l’estinzione del giudizio; gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati soprattutto a evitare la condanna alle spese del rinunciante.
Richiamati come base della dichiarata adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata in relazione alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione della misura aggiuntiva in caso di rinuncia al ricorso, perché norma eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta comunicata, determina l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte.
- Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. assumono rilievo soprattutto ai fini della regolazione delle spese, non come requisito di efficacia della rinuncia.
- Se la parte intimata non si è ritualmente costituita con controricorso, il giudice può prendere atto della rinuncia senza pronunciare sulle spese.
- La previsione del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza processuale non si estende alla rinuncia al ricorso, essendo norma eccezionale di interpretazione restrittiva.
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