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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20597/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un lavoratore aveva agito originariamente per far accertare che il rapporto formalmente qualificato come autonomo, intercorso con una società dal 1989 al 1993, fosse in realtà subordinato, per contestare l’illegittimità del recesso e ottenere le conseguenti spettanze economiche. In un precedente giudizio era già stata accertata con sentenza passata in giudicato la natura subordinata del rapporto. Nel giudizio successivo egli chiedeva il pagamento di differenze retributive e TFR assumendo che, mancando prova di un orario inferiore al tempo pieno, il rapporto dovesse presumersi a tempo pieno. La Corte d’appello aveva però ritenuto corretta l’interruzione del processo dopo la cancellazione della società, aveva reputato che la riassunzione nei confronti del socio-liquidatore non fosse supportata da adeguata allegazione e prova circa la sua legittimazione sostanziale a contraddire, e aveva rigettato le domande. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 299, 300 e 359 c.p.c., sostenendo che nel grado di appello i difensori della società avevano dichiarato la cancellazione quando essa era già priva di capacità processuale e che la declaratoria di interruzione lo aveva pregiudicato costringendolo a riassumere verso il socio, con nuovi oneri assertivi e probatori; lamentava inoltre l’omessa pronuncia sui motivi di appello e l’interesse a ottenere comunque una decisione nei confronti della società. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., contestando che la legittimazione del socio successore dipendesse dalla riscossione di somme dal bilancio o dalla ricezione di beni sociali e sostenendo il proprio interesse ad agire anche verso il socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che il deposito telematico del ricorso non si fosse perfezionato, poiché il ricorrente aveva ricevuto solo la seconda PEC ma non la terza e la quarta PEC, e non si era attivato tempestivamente né per ridepositare l’atto né per chiedere tempestivamente la rimessione in termini. Ha quindi escluso che potesse farsi affidamento sull’esito positivo del deposito, considerato che il successivo deposito è avvenuto oltre il termine di venti giorni dalla notificazione. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo quale norma sulla sospensione/interruzione del processo per eventi sulla capacità della parte; la Corte non entra nel merito della doglianza perché dichiara l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte; nessuna statuizione di merito per improcedibilità.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell’appello e della prosecuzione del processo; non esaminato nel merito.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato nel secondo motivo con riguardo agli effetti della cancellazione della società e alla legittimazione/passaggio ai soci; non esaminato nel merito.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sul presupposto dell’interesse ad agire; non esaminato nel merito.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    individuato come base normativa del deposito telematico e del momento di perfezionamento collegato alla seconda PEC, subordinatamente agli esiti successivi del procedimento.

  • L. n. 221/2012

    richiamata quale norma di conversione che ha introdotto la disciplina del deposito telematico rilevante ratione temporis.

  • art. 1, comma 19, L. n. 228/2012

    richiamato come fonte dell’introduzione della disciplina sul deposito telematico.

  • art. 13, comma 7, d.m. giustizia n. 44/2011

    richiamato per i controlli automatici e manuali del deposito telematico.

  • art. 14, comma 7, specifiche tecniche PCT (Provv. DGSIA 16/4/2014)

    richiamato per i controlli automatici del deposito telematico.

  • art. 14, comma 10, specifiche tecniche PCT (Provv. DGSIA 16/4/2014)

    richiamato per i controlli manuali del deposito telematico.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato in tema di rimessione in termini, ammessa solo se il mancato perfezionamento del deposito dipende da causa non imputabile e il soggetto si attiva tempestivamente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, la seconda PEC attesta il perfezionamento provvisorio del deposito ai fini della tempestività, ma l’efficacia del deposito resta subordinata all’esito positivo dei controlli successivi automatici e manuali; in mancanza, l’atto non si considera utilmente depositato.
  • Se il deposito telematico non supera l’intero procedimento di validazione, la parte deve o reiterare tempestivamente il deposito oppure chiedere la rimessione in termini; la mera ricezione della sola seconda PEC non basta a consolidare il deposito.
  • La rimessione in termini presuppone un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte e una reazione immediata e diligente dell’interessato; un’attivazione tardiva è incompatibile con l’istituto.
  • Quando il ricorso per cassazione non risulta definitivamente depositato nei termini per mancato superamento dei controlli del PCT, il ricorso è improcedibile.
  • In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione e di mancata attività difensiva dell’intimato, non va pronunciata condanna alle spese; resta però ferma l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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