Cassazione Civile, Ordinanza n. 15419/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di lavori di manutenzione fatturati con la fattura n. 52/2015. Il Comune ha proposto opposizione al decreto, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato l’opposizione, ritenendo provato il credito. In cassazione il Comune ha dedotto un unico motivo: violazione degli artt. 2697 c.c. e 21, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la Corte territoriale avesse considerato sufficiente, come prova del credito, una fattura commerciale mai inviata al debitore, con conseguente indebita inversione dell’onere della prova. Ha inoltre insistito, anche in memoria, sul fatto che la fattura non poteva fondare il decreto ingiuntivo e che non fosse stata provata la pretesa creditoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante la censura relativa ai presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, perché l’opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale la pretesa va verificata sulla base di tutti gli elementi di prova acquisiti. Ha poi escluso che la Corte d’appello avesse invertito l’onere della prova o avesse fondato la decisione sulla sola fattura: il giudice di merito aveva valorizzato il principio di non contestazione, l’assenza di prova del pagamento da parte del debitore e altri elementi, ritenendo raggiunta la prova del credito. La fattura, secondo la Corte, non è di per sé prova del credito, ma può essere utilizzata come indizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del Comune alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere un’erronea ripartizione dell’onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell’onere probatorio, poiché, una volta provati i fatti costitutivi del credito, spettava al debitore provare il fatto estintivo del pagamento.
art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in relazione alla fattura commerciale; la Corte non lo considera decisivo ai fini della prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto"
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione: l’eventuale difetto originario dei requisiti per la concessione del decreto può incidere sulle spese, ma non impedisce l’esame del merito della pretesa creditoria.
- La fattura commerciale, da sola, non costituisce prova del credito, ma può essere utilizzata dal giudice di merito come elemento indiziario unitamente ad altri elementi istruttori.
- Se il creditore prova i fatti costitutivi della propria pretesa, incombe sul debitore dimostrare il fatto estintivo del pagamento; la mancata prova del pagamento può sorreggere l’accoglimento della domanda del creditore.
- La valutazione del principio di non contestazione e degli altri elementi probatori rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non presenta errori logici o giuridici.
- Non è censurabile in cassazione, sotto il profilo dell’onere della prova, una decisione di merito che non si sia fondata sulla sola fattura ma su una complessiva valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15298/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15301/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15302/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15303/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15304/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15315/2022 del 13/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →