Cassazione Penale, Sentenza n. 42016/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada, commi 2, lett. b) e 2-sexies). Il ricorrente articolava tre motivi: (1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio motivazionale per la loro esclusione; (2) esclusione della continuazione tra la fattispecie contestata (Cinisello Balsamo, 3/4/2017) e precedente condanna per analogo reato (Torre Santa Maria, 29/11/2019) per violazione degli artt. 43 e 81 c.p.; (3) mancata riduzione della sanzione amministrativa accessoria (durata della sospensione della patente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi 1 e 3: inammissibili perché il ricorrente sostanzialmente chiedeva una rivalutazione di merito e probatoria; carenza di specificità nell'impugnazione rispetto alla 'doppia conforme'; in ogni caso, sul piano di merito la Corte rilevò la manifesta infondatezza delle doglianze, evidenziando l'assenza di elementi positivi a favore delle attenuanti e notando elementi negativi (precedenti specifici, successivi e comportamento contestuale come il tentativo di rendere vana la seconda misurazione alcolimetrica e l'uso ripetuto della procedura ex art.186, comma 9-bis). Quanto alla durata della sospensione, la Cassazione ricordò che la misura amministrativa si determina secondo art.218, comma 2, cod. strada e non secondo i criteri dell'art.133 c.p.p., con valutazioni autonome rispetto alla sanzione penale; la Corte territoriale aveva inoltre motivato la gravità per il contesto notturno e i precedenti. Motivo 2: inammissibile per mancato confronto con la ratio decisoria; sul merito la Corte territoriale aveva correttamente escluso la continuazione per insussistenza dell'unicità del disegno criminoso, anche per il forte intervallo temporale (circa 2 anni e 6 mesi) e differenti contesti spazio-temporali. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (commi 2, lett. b) e 2-sexies)
Norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza: la condanna impugnata è fondata su tale fattispecie.
art. 186 cod. strada (comma 9-bis)
Richiamata nella valutazione come circostanza processuale rilevante: l'imputato si era già avvalso della procedura di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, uso che è stato valutato negativamente per l'ulteriore dispendio di energie processuali.
Richiamati in relazione alla continuazione: la Corte ha interpretato la continuazione come richiedente l'identità del disegno criminoso (prevedere e deliberare unitariamente le condotte), escludendo che la mera propensione o ripetizione di reati identici nel tempo realizzi automaticamente la continuazione.
Richiamato per chiarire che i criteri di determinazione della pena penale (art.133 c.p.p.) non si applicano alla misura della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente).
art. 218, comma 2, cod. strada
Stabilisce i parametri per determinare la durata della sospensione della patente; la Corte ha affermato l'autonomia dei criteri amministrativi rispetto a quelli penali e li ha applicati per giustificare la misura della sospensione.
Consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per la causa di inammissibilità del ricorso; la somma è stata ritenuta equa in considerazione della colpa rilevata nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione fornita nel ricorso (breve enunciazione dei motivi entro i limiti per la decisione).
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati implicitamente per il principio che l'impugnazione deve contenere critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato; la mancata indicazione puntuale delle ragioni di dissenso determina inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare valutazioni di fatto o probatorie: i motivi che si limitano a chiedere la rivalutazione del merito sono inammissibili.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore: la mera assenza di elementi negativi non lo determina automaticamente.
- L'impugnazione deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata; la mancanza di un confronto puntuale con la motivazione conduce all'inammissibilità.
- Per la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) si applicano i criteri del codice della strada (art.218 c.2) e non i criteri di determinazione della pena penale (art.133 c.p.p.); le due misure sono autonome.
- La continuazione di reati presuppone l'identità del disegno criminoso (prevedere e deliberare unitariamente le condotte); la ripetizione nel tempo di reati simili o una propensione abituale alla devianza non sono di per sé sufficienti.
- Comportamenti mirati a eludere o ostacolare l'accertamento (es. tentativo di rendere vana la seconda misurazione alcolimetrica) possono essere valutati negativamente nella ponderazione delle circostanze.
- In presenza di pronunce 'doppia conforme' (conferma in appello), il gravame che ripropone gli stessi fatti già valutati in primo grado senza nuovi elementi rischia l'inammissibilità per difetto di specificità.
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