Cassazione Civile, Ordinanza n. 32870/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso a seguito della registrazione di un atto di compravendita del 4 marzo 2008, con cui una contribuente aveva ceduto a una società un fabbricato abitativo con area cortiliva nel Comune di Cervia, dichiarando un prezzo di euro 2.300.000. In sede di verifica, l'Ufficio aveva considerato rilevanti alcuni elementi esterni all'atto: la precedente richiesta di permesso di demolizione e di nuova costruzione, il rilascio dei relativi titoli edilizi alla venditrice prima del rogito e la successiva voltura del permesso all'acquirente, che poi aveva demolito e ricostruito il fabbricato. Sulla base di tali dati extratestuali, l'Agenzia aveva riqualificato l'oggetto del contratto da vendita di edificio a vendita di terreno edificabile, recuperando maggiore imposta di registro e imposte ipocatastali. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo, censurando la decisione per l'erronea applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo in sostanza la legittimità della riqualificazione dell'atto sulla base del collegamento con elementi extratestuali e con atti giuridici connessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto decisiva la nuova formulazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, introdotta dalla L. n. 205 del 2017 e applicabile retroattivamente in virtù della L. n. 145 del 2018, già ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 39 del 2021. In base a tale disciplina, l'Amministrazione non può riqualificare l'atto registrato avvalendosi di elementi extratestuali né di negozi o atti giuridici collegati. Poiché nel caso concreto l'Ufficio aveva fondato la riqualificazione proprio su dati esterni al testo negoziale, il ricorso è stato ritenuto infondato e pertanto rigettato. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese, valorizzando il rilievo delle modifiche normative sopravvenute in corso di causa, e ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Dopo la modifica del 2017, l'imposta di registro va applicata secondo la natura dell'atto presentato alla registrazione, senza poter riqualificare il negozio sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati.
art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205 del 2017
Ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 20 del T.U. registro, limitando il potere riqualificatorio dell'Amministrazione.
art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018
Ha attribuito portata retroattiva alla nuova disciplina dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso, per il ricorso rigettato, i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto non può fondarsi su elementi extratestuali o su negozi collegati quando la disciplina applicabile è quella risultante dalla nuova formulazione dell'art. 20 del T.U. registro.
- La modifica normativa dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, resa retroattiva dal legislatore, si applica anche ai giudizi pendenti e impedisce all'Amministrazione di valorizzare il collegamento con atti o fatti esterni al testo registrato.
- Quando il potere impositivo è esercitato in contrasto con il limite legale alla riqualificazione dell'atto, il ricorso dell'Ufficio è infondato e va rigettato.
- Le sopravvenienze normative che incidono in modo decisivo sull'esito della lite possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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