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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32870/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso a seguito della registrazione di un atto di compravendita del 4 marzo 2008, con cui una contribuente aveva ceduto a una società un fabbricato abitativo con area cortiliva nel Comune di Cervia, dichiarando un prezzo di euro 2.300.000. In sede di verifica, l'Ufficio aveva considerato rilevanti alcuni elementi esterni all'atto: la precedente richiesta di permesso di demolizione e di nuova costruzione, il rilascio dei relativi titoli edilizi alla venditrice prima del rogito e la successiva voltura del permesso all'acquirente, che poi aveva demolito e ricostruito il fabbricato. Sulla base di tali dati extratestuali, l'Agenzia aveva riqualificato l'oggetto del contratto da vendita di edificio a vendita di terreno edificabile, recuperando maggiore imposta di registro e imposte ipocatastali. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo, censurando la decisione per l'erronea applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo in sostanza la legittimità della riqualificazione dell'atto sulla base del collegamento con elementi extratestuali e con atti giuridici connessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto decisiva la nuova formulazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, introdotta dalla L. n. 205 del 2017 e applicabile retroattivamente in virtù della L. n. 145 del 2018, già ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 39 del 2021. In base a tale disciplina, l'Amministrazione non può riqualificare l'atto registrato avvalendosi di elementi extratestuali né di negozi o atti giuridici collegati. Poiché nel caso concreto l'Ufficio aveva fondato la riqualificazione proprio su dati esterni al testo negoziale, il ricorso è stato ritenuto infondato e pertanto rigettato. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese, valorizzando il rilievo delle modifiche normative sopravvenute in corso di causa, e ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto non può fondarsi su elementi extratestuali o su negozi collegati quando la disciplina applicabile è quella risultante dalla nuova formulazione dell'art. 20 del T.U. registro.
  • La modifica normativa dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, resa retroattiva dal legislatore, si applica anche ai giudizi pendenti e impedisce all'Amministrazione di valorizzare il collegamento con atti o fatti esterni al testo registrato.
  • Quando il potere impositivo è esercitato in contrasto con il limite legale alla riqualificazione dell'atto, il ricorso dell'Ufficio è infondato e va rigettato.
  • Le sopravvenienze normative che incidono in modo decisivo sull'esito della lite possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiNullità

Testo integrale

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