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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36589/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES relativo all'anno 2005, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione euro 213.108,00, anche mediante aumento del valore delle rimanenze finali di immobili in corso di costruzione per euro 645.781,00, ritenendo che il contratto stipulato dalla contribuente con una società terza, avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, fosse un contratto di appalto e non una vendita di cosa futura. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, ritenendo decorso il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. dalla data di deposito della sentenza di primo grado (21 gennaio 2011) e non dalla successiva comunicazione del deposito (31 gennaio 2011). In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, il vizio di motivazione per mancato esame del merito della controversia e delle censure già svolte nei gradi di merito; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che, nel processo tributario, il termine lungo per impugnare dovrebbe decorrere dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, soprattutto quando il deposito sia avvenuto oltre il termine di legge, e ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento rispetto al processo penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo e assorbito il primo. Ha affermato che, nel processo tributario, il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito in segreteria, e non dalla comunicazione del dispositivo o dell'avvenuto deposito. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 21 gennaio 2011 e l'appello era stato notificato soltanto il 14 settembre 2011, oltre il termine semestrale applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, la declaratoria di tardività resa dalla CTR è stata confermata. La Corte ha escluso che la ricorrente potesse invocare la disciplina dell'impugnazione tardiva riservata alla parte non costituita o contumace, poiché la società aveva partecipato al giudizio di merito e all'udienza pubblica, e ha ritenuto non pertinente la rimessione in termini, nonché manifestamente infondate le censure di incostituzionalità e il raffronto con il processo penale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di sei mesi per i processi instaurati dopo il 4 luglio 2009

    Nel processo tributario il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito, e non dalla comunicazione del deposito o del dispositivo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31

    la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima

    La comunicazione della data di udienza è un adempimento processuale rilevante, ma la sua eventuale omissione non sposta automaticamente il dies a quo del termine lungo di impugnazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 37

    sentenza resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro trenta giorni dalla deliberazione; comunicazione del dispositivo entro dieci giorni

    La pubblicazione della sentenza coincide con il deposito; la comunicazione successiva del dispositivo ha funzione meramente informativa e non incide sul decorso del termine di impugnazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38

    se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327 comma ...; tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza

    L'impugnazione tardiva oltre il termine lungo è ammissibile solo per la parte non costituita che provi l'ignoranza del processo per nullità delle notifiche introduttive; la parte costituita non può avvalersi di questa eccezione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini non opera per sanare un errore di diritto della parte che abbia equivocato sul dies a quo del termine di impugnazione; nel caso concreto non era comunque stata chiesta e mancavano i presupposti fattuali.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte richiama l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, evidenziando che nel processo tributario possono valere mezzi probatori e presunzioni non coincidenti con quelli penali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La condanna al rigetto comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, vale a dire dal deposito in segreteria, e non dalla comunicazione del dispositivo o dell'avvenuto deposito.
  • La disciplina dell'impugnazione tardiva ex art. 38 d.lgs. 546/1992 è eccezionale e richiede che la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità delle notifiche introduttive; la parte costituita non può invocarla per il solo ritardo o omissione della comunicazione della sentenza.
  • La mancata comunicazione dell'udienza o del deposito non sposta automaticamente il termine di impugnazione: l'eventuale nullità deve essere fatta valere tempestivamente con l'appello o con il ricorso, secondo le regole ordinarie.
  • La rimessione in termini non è utilizzabile per correggere un errore di diritto nella individuazione del dies a quo del termine di impugnazione.
  • Nel processo tributario l'autonomia rispetto al processo penale impedisce di importare automaticamente la disciplina penale dei termini di impugnazione e del deposito della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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