Cassazione Civile, Ordinanza n. 01322/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'adesione di un dipendente a un piano di esodo volontario disciplinato da un accordo sindacale del 18 ottobre 2010. I giudici di merito avevano riconosciuto al lavoratore il diritto a percepire: l'incentivo all'esodo volontario, il premio di produttività per l'anno 2010 e il risarcimento del danno per l'illegittima revoca di una polizza sanitaria. La società sosteneva che il diritto alle somme fosse subordinato alla ratifica in sede sindacale di una conciliazione contenente anche rinunce del dipendente ad altre pretese (ferie, permessi, qualifica superiore) e che il lavoratore avesse rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. Con sei motivi ricorreva in cassazione deducendo: violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1363, 1367, 1366, 1368 c.c.) nella lettura dell'accordo; omesso esame di un fatto decisivo; violazione degli artt. 115, 116, 416 e 421 c.p.c. per malgoverno del materiale probatorio e del principio di non contestazione; nullità della sentenza per motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell'interpretazione dell'accordo sindacale, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso la sussistenza di una motivazione solo apparente, osservando che il percorso argomentativo della sentenza impugnata era chiaramente percepibile. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure formalmente riconducibili ai diversi vizi del ricorso per cassazione sono inammissibili quando, in sostanza, mirano a una rivalutazione del merito e dei fatti accertati dai giudici di merito.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368 c.c.
L'interpretazione del testo negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante o radicalmente viziata; non è consentita la mera contrapposizione di una diversa lettura plausibile.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non applicare la regola di giudizio sulle prove; non basta che abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.
La violazione si ha solo quando il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non quando si contesta il modo in cui ha esercitato il suo prudente apprezzamento.
Il richiamo al principio di non contestazione non consente di sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La censura è generica se mira solo a rimettere in discussione l'accertamento della volontà negoziale già raggiunto dai giudici di merito.
In presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo sindacale o negoziale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per effettiva violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente viziata, non per la semplice prospettazione di una lettura alternativa più favorevole alla parte.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica che il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti o ha attribuito a una prova un valore probatorio incompatibile con la legge; non è sufficiente contestare il diverso peso attribuito alle prove acquisite.
- La censura di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico della decisione; non basta che la parte soccombente ritenga la motivazione insufficiente o non condivisibile.
- Quando ricorre una doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione del fatto o del contenuto di un accordo contrattuale.
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