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Sentenza

Sentenza n. 142/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Ravenna in data 10.10.2024 e notificato in data 27 maggio;

Giustizia amministrativa202501132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, qualificato nel ricorso come irricevibilità, della domanda di rinnovo o duplicazione del permesso di soggiorno, motivato dal ritardo nella presentazione dell'istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha respinto la domanda presentata il 19 aprile 2024, rilevando che il titolo di soggiorno era scaduto il 4 dicembre 2021 e richiamando l'obbligo di chiedere il rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, nonché la disciplina dell'espulsione. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il termine per la richiesta di rinnovo non è perentorio e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo, tenendo conto dell'assenza di precedenti penali, dell'occupazione regolare, del reddito congruo e delle ragioni del ritardo. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame, rilevando sia la natura non perentoria del termine sia l'assenza del contraddittorio procedimentale; l'Amministrazione, tuttavia, non aveva ancora effettuato il riesame alla data della decisione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto decisiva la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto non era stato comunicato. Tale omissione incideva su un procedimento nel quale l'Amministrazione doveva esercitare una valutazione discrezionale della complessiva situazione del richiedente. Il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui il termine per presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio: il ritardo non determina automaticamente l'irricevibilità o il diniego, ma impone la verifica concreta dei presupposti del titolo e degli elementi rilevanti della posizione dell'interessato. Il mancato preavviso di rigetto comporta l'annullamento del provvedimento discrezionale e non può essere neutralizzato mediante la dimostrazione giudiziale che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, poiché l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis. L'annullamento non comporta il riconoscimento automatico del diritto al permesso: l'Amministrazione deve riesaminare l'istanza mediante istruttoria completa, effettivo contraddittorio e valutazione discrezionale di tutti gli elementi rilevanti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza

    Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo non ha natura perentoria; il suo superamento non determina automaticamente l'irricevibilità della domanda, imponendo invece la valutazione complessiva della situazione del richiedente.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato in relazione alla disciplina dell'espulsione, ma non costituisce la ratio decisiva dell'annullamento.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La preventiva comunicazione dei motivi ostativi consente all'interessato di partecipare al procedimento e di sottoporre all'Amministrazione elementi fattuali e giuridici potenzialmente idonei a orientare diversamente la decisione. La sua omissione determina l'illegittimità del provvedimento discrezionale sfavorevole.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ... La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis

    La regola dei vizi formali non invalidanti non consente all'Amministrazione di dimostrare in giudizio l'inevitabilità del contenuto dell'atto quando sia stato omesso il preavviso di rigetto; ciò vale, in particolare, per i procedimenti a esito discrezionale.

  • art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020

    La novella ha escluso l'operatività dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 nei casi di violazione dell'art. 10-bis.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio: la presentazione tardiva dell'istanza non consente, da sola, di dichiararla irricevibile o di respingerla, dovendo l'Amministrazione valutare complessivamente la situazione dell'interessato e la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo.
  • Quando la decisione sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno richiede una valutazione discrezionale della posizione complessiva dello straniero, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 determina l'illegittimità e l'annullabilità del provvedimento finale.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non può essere neutralizzata mediante la prova giudiziale che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, poiché l'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge esclude tale meccanismo per i provvedimenti adottati senza preavviso di rigetto.
  • L'annullamento del diniego per omesso preavviso di rigetto non comporta il riconoscimento automatico del permesso di soggiorno, ma impone all'Amministrazione di rinnovare l'istruttoria, instaurare un effettivo contraddittorio e adottare una nuova decisione valutando tutti gli elementi rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

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