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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 14552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugna avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione relativi alla dichiarazione di successione della madre, con liquidazione di maggior imposta e irrogazione di sanzioni. Dopo procedimenti in CTP (parziale accoglimento) e CTR (accoglimento dell'appello dell'Ufficio e conferma degli avvisi), sono state iscritte a ruolo somme per imposta, sanzioni e interessi. Il ricorrente censura in cassazione l'illegittimità della sanzione prevista dal D.Lgs. 471/1997 art.13, comma 2, sostenendo che essa doveva essere calcolata sulla frazione di imposta dovuta e non sull'intero importo accertato (in particolare, chiedeva che la sanzione fosse pari a €19.477,80 anziché €58.430,18). Contemporaneamente deduceva vizi di motivazione e omessa pronuncia della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la CTR abbia errato nel calcolo: la sanzione ex art.13, comma 2, D.Lgs. 471/1997 deve essere commisurata alla frazione di imposta da versare (ossia al terzo dovuto in pendenza di ricorso) e non all'intero importo accertato; la CTR aveva invece calcolato il terzo sull'intera somma dovuta. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili (vizi di motivazione che in realtà denunciavano violazioni di legge e difetto di autosufficienza). La sentenza impugnata è stata cassata nei punti relativi al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per decidere alla luce del principio di diritto indicato; liquidate le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente propone ricorso contro un avviso di liquidazione e, in base alla normativa, è tenuto a versare una frazione dell'imposta (es. un terzo) in pendenza del giudizio, la sanzione per mancato pagamento ex art.13 D.Lgs. 471/1997 va calcolata sulla frazione dovuta e non sull'intero importo accertato.
  • Se la normativa prevede il pagamento di una quota (ad es. 1/3) in pendenza di appello, la sanzione del 30% va applicata alla quota non versata: concretamente, se la quota è 1/3, la sanzione equivale al 30% di quel terzo (ossia al 10% dell'intero importo accertato).
  • Le sentenze di merito devono motivare correttamente sia sulla rilevanza del pagamento della frazione richiesta che sul calcolo della sanzione; il mancato computo corretto è motivo di cassazione per errata applicazione della norma sostanziale.
  • In cassazione i rilievi che in apparenza attaccano la motivazione sono inammissibili se in realtà costituiscono mere denunce di violazioni di legge o se i motivi non sono autosufficienti (non riportati integralmente), così impedendo alla Corte di verificare la fondatezza senza esame dei fascicoli.
  • In caso di accoglimento parziale in cassazione la controversia può essere rinviata al giudice di merito per il ricalcolo delle somme dovute e delle sanzioni conformemente al principio di diritto enunciato.

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