Sentenza del 09/07/2020 n. 14552 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugna avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione relativi alla dichiarazione di successione della madre, con liquidazione di maggior imposta e irrogazione di sanzioni. Dopo procedimenti in CTP (parziale accoglimento) e CTR (accoglimento dell'appello dell'Ufficio e conferma degli avvisi), sono state iscritte a ruolo somme per imposta, sanzioni e interessi. Il ricorrente censura in cassazione l'illegittimità della sanzione prevista dal D.Lgs. 471/1997 art.13, comma 2, sostenendo che essa doveva essere calcolata sulla frazione di imposta dovuta e non sull'intero importo accertato (in particolare, chiedeva che la sanzione fosse pari a €19.477,80 anziché €58.430,18). Contemporaneamente deduceva vizi di motivazione e omessa pronuncia della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la CTR abbia errato nel calcolo: la sanzione ex art.13, comma 2, D.Lgs. 471/1997 deve essere commisurata alla frazione di imposta da versare (ossia al terzo dovuto in pendenza di ricorso) e non all'intero importo accertato; la CTR aveva invece calcolato il terzo sull'intera somma dovuta. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili (vizi di motivazione che in realtà denunciavano violazioni di legge e difetto di autosufficienza). La sentenza impugnata è stata cassata nei punti relativi al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per decidere alla luce del principio di diritto indicato; liquidate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 40, comma 2
norma richiamata relativa agli adempimenti in materia di imposta di successione e agli obblighi di pagamento in pendenza di contenzioso (contesto normativo che stabilisce la misura della frazione da versare)
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, comma 2
prevede la sanzione pari al 30% per la violazione consistente nella mancata corresponsione delle somme dovute. La Corte interpreta che tale percentuale va applicata alla frazione di imposta effettivamente dovuta e non all'intero importo accertato quando sussiste l'obbligo di versare solo una parte (es. un terzo) in pendenza di ricorso
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, nn. 3, 4, 5
rimedi per la cassazione impugnazione: utilizzati per censurare violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte valuta le censure di diritto fondate e dichiara inammissibili quelle carenti di autosufficienza o che mascherano questioni di diritto come vizio di motivazione
Codice di procedura civile, articolo 112, comma 1; articolo 276, comma 2; articolo 277, comma 1
richiamate in relazione al dovere del giudice di appello di esaminare le questioni di gravame e alla correttezza formale del ricorso; la Corte richiama il principio di autosufficienza del motivo di cassazione
Massime di principio
- Quando il contribuente propone ricorso contro un avviso di liquidazione e, in base alla normativa, è tenuto a versare una frazione dell'imposta (es. un terzo) in pendenza del giudizio, la sanzione per mancato pagamento ex art.13 D.Lgs. 471/1997 va calcolata sulla frazione dovuta e non sull'intero importo accertato.
- Se la normativa prevede il pagamento di una quota (ad es. 1/3) in pendenza di appello, la sanzione del 30% va applicata alla quota non versata: concretamente, se la quota è 1/3, la sanzione equivale al 30% di quel terzo (ossia al 10% dell'intero importo accertato).
- Le sentenze di merito devono motivare correttamente sia sulla rilevanza del pagamento della frazione richiesta che sul calcolo della sanzione; il mancato computo corretto è motivo di cassazione per errata applicazione della norma sostanziale.
- In cassazione i rilievi che in apparenza attaccano la motivazione sono inammissibili se in realtà costituiscono mere denunce di violazioni di legge o se i motivi non sono autosufficienti (non riportati integralmente), così impedendo alla Corte di verificare la fondatezza senza esame dei fascicoli.
- In caso di accoglimento parziale in cassazione la controversia può essere rinviata al giudice di merito per il ricalcolo delle somme dovute e delle sanzioni conformemente al principio di diritto enunciato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 48 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 374 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 490 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 lug 2020Sentenza del 09/07/2020 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →