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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09756/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel 1991 tra un'impresa e un'università pubblica per la manutenzione degli impianti elettrici di una facoltà, con durata originaria quinquennale e clausola che prevedeva la possibile proroga per altri cinque anni in mancanza di disdetta. Nel giudizio di merito il Tribunale aveva riconosciuto all'impresa il corrispettivo per il periodo 1999-2003 e un ulteriore indennizzo per il biennio 2004-2005; l'università aveva appellato sostenendo che la clausola non prevedesse un rinnovo/proroga automatica, ma richiedesse un nuovo atto formale, e che in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti pubblici fosse nullo. La Corte d'appello ha accolto tale impostazione, negando il corrispettivo contrattuale per il periodo di proroga e riconoscendo invece solo un indennizzo da arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per le prestazioni effettivamente eseguite e utilmente ricevute. Con il ricorso per cassazione l'impresa ha denunciato: (i) violazione degli artt. 1362 ss., 1175, 1375 e 1227 c.c., dell'art. 6 l. 537/1993 e dei principi di affidamento e apparenza, sostenendo che la clausola configurasse una proroga e non un rinnovo, che la norma del 1993 non fosse applicabile retroattivamente al contratto del 1991 e che la propria prosecuzione del servizio fosse avvenuta col consenso dell'ente; ha inoltre invocato un giudicato esterno favorevole; (ii) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il primo motivo non rispettava l'onere di specificità richiesto per la violazione di legge, limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione del contratto senza dimostrare un effettivo contrasto tra sentenza e norme richiamate; ha comunque rilevato che il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A. per beni e servizi è applicabile anche ai contratti anteriori e che la volontà della P.A. deve risultare da forme scritte, non potendo desumersi implicitamente. È stata inoltre ritenuta inammissibile la doglianza sul giudicato esterno per mancata allegazione dei relativi presupposti; il secondo motivo sulle spese è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa appaltatrice. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente sul piano del vizio di violazione di legge, perché non confrontava adeguatamente la decisione impugnata con le norme invocate, ma si risolveva in una diversa lettura della clausola contrattuale. Ha inoltre ribadito che il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A. per beni e servizi opera anche rispetto ai contratti stipulati prima della sua introduzione, essendo coerente con il principio della forma scritta ad substantiam per i contratti pubblici. La censura fondata sul giudicato esterno è stata parimenti dichiarata inammissibile per difetto di allegazione dei relativi presupposti. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato assorbito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge richiede un effettivo contrasto tra decisione impugnata e norma regolatrice, non la semplice proposta di una diversa interpretazione del contratto o dei fatti.

  • art. 6, comma 2, L. 537/1993

    Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi è applicabile anche ai contratti anteriori alla sua entrata in vigore ed è coerente con la necessità della forma scritta ad substantiam.

  • art. 57, comma 5, lett. b), d.lgs. 163/2006

    La deroga al divieto di rinnovo tacito è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, applicabile ratione temporis.

  • art. 11 preleggi

    La ricorrente ne invocava la violazione per sostenere l'inapplicabilità retroattiva della disciplina sopravvenuta, ma la Corte ha ritenuto il motivo non correttamente sviluppato.

  • art. 2909 c.c.

    La censura fondata sul giudicato esterno è inammissibile se non vengono allegati i presupposti necessari per il suo riconoscimento.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte d'appello aveva riconosciuto un'indennità per arricchimento senza causa a fronte di prestazioni effettivamente eseguite e utilmente ricevute dalla pubblica amministrazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese processuali è stato proposto come conseguenza dell'asserita erroneità della decisione di merito, ma è rimasto assorbito dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non basta contrapporre alla sentenza una propria lettura del contratto o dei fatti: occorre indicare la norma asseritamente violata, il suo precetto e il concreto contrasto con la decisione impugnata.
  • Nei contratti della pubblica amministrazione per beni e servizi, il divieto di rinnovo tacito opera anche per rapporti stipulati prima della sua introduzione, in quanto espressione del principio della forma scritta ad substantiam e dell'esigenza che la volontà negoziale della P.A. risulti in modo espresso.
  • La proroga o il rinnovo di un contratto pubblico non possono essere desunti implicitamente dalla sola mancata disdetta se il testo contrattuale richiede una specifica manifestazione di volontà o un atto formale.
  • La doglianza sul giudicato esterno è inammissibile se la parte non allega puntualmente i presupposti necessari a dimostrarne l'esistenza e la rilevanza nel giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la censura sulle spese processuali resta assorbita e la parte ricorrente sopporta le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoArricchimento senza causa

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