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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34989/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che, quale garante, aveva versato complessivamente una somma rilevante a seguito dell'escussione delle fideiussioni connesse a un'operazione di finanziamento per l'acquisto di partecipazioni societarie. La Regione aveva proposto opposizione, eccependo anche il difetto di legittimazione passiva. In primo grado il giudizio era stato prima cancellato dal ruolo e poi dichiarato estinto; la Corte d'appello ha però dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione, ritenendo che il garante solvens avesse azione di regresso verso i debitori principali ma non verso la Regione né verso l'ente regionale subentrante, escludendo sia la confideiussione sia la surrogazione legale invocate dalla parte originaria opposta. In cassazione gli eredi del garante hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 305 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudizio interrotto per la cancellazione dall'albo del procuratore della Regione non fosse stato riassunto nel termine e che la Corte d'appello avesse erroneamente individuato il dies a quo della riassunzione, trascurando la conoscenza legale dell'evento interruttivo; 2) violazione degli artt. 1362 ss., 1203 n. 3 e 1204 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mal interpretato le fideiussioni e negato indebitamente la surrogazione legale e il regresso verso la Regione, nonostante la struttura delle garanzie e il pagamento di un'obbligazione riferibile a un altro fideiussore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello: la cancellazione volontaria dall'albo del difensore produce interruzione immediata del processo, ma il termine per la riassunzione decorre solo dalla conoscenza legale dell'evento, che nel caso concreto è stata individuata nella notifica dell'atto di precetto; non erano quindi decisive le altre comunicazioni richiamate dai ricorrenti. Sul secondo motivo ha dichiarato in parte inammissibile la censura sull'interpretazione contrattuale, perché formulata in modo generico e senza specifica indicazione del canone ermeneutico violato, e in parte infondata la doglianza di merito: ha confermato che non vi era confideiussione, poiché le garanzie avevano oggetti diversi e mancava l'intento comune di garantire congiuntamente il medesimo debito verso il medesimo creditore; ha inoltre escluso la surrogazione legale invocata, poiché il pagamento riguardava la garanzia prestata in favore della banca e non l'adempimento dell'obbligazione del fideiussore verso cui si pretendeva di agire. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, non dal suo mero verificarsi; la mancanza di riassunzione entro tale termine rileva solo da quel momento.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione pronunciata in primo grado, poi ritenuta nulla dalla Corte d'appello.

  • art. 309 c.p.c.

    la comunicazione del rinvio d'ufficio effettuata a un procuratore privo di ius postulandi non vale a integrare valido contraddittorio o conoscenza legale dell'evento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura non può risolversi in una mera contrapposizione tra tesi del ricorrente e decisione impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva o non correttamente prospettata nei termini richiesti.

  • art. 1362 c.c.

    la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione delle clausole, delle regole violate e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.

  • art. 1362 ss. c.c.

    l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione con argomentazioni generiche o meramente alternative.

  • art. 1946 c.c.

    la confideiussione richiede più fideiussori che garantiscano congiuntamente lo stesso debito e verso lo stesso creditore, con un comune intento di collegamento nella garanzia.

  • art. 1940 c.c.

    richiamato per distinguere la fideiussione del fideiussore dalla confideiussione; nella prima il garante assicura il debito di altro fideiussore e non quello del debitore principale.

  • art. 1954 c.c.

    il regresso tra fideiussori presuppone la confideiussione; in assenza di tale collegamento non è invocabile il regresso verso altri garanti.

  • art. 1203, n. 3, c.c.

    la surrogazione legale opera a favore di chi, essendo tenuto con altri o per altri, abbia soddisfatto il debito con interesse proprio; nel caso concreto è stata esclusa perché il pagamento riguardava la garanzia prestata al creditore garantito e non l'obbligazione del soggetto verso cui si agiva.

  • art. 1204 c.c.

    richiamato insieme alla surrogazione legale e ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta.

  • art. 291, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare che la nullità dell'attività processuale compiuta dopo la perdita dello ius postulandi poteva essere sanata solo con rinnovazione o costituzione volontaria, cosa non avvenuta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La cancellazione volontaria dall'albo del difensore costituito determina l'interruzione immediata del processo, senza necessità di una formale declaratoria giudiziale o di una comunicazione alle parti.
  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre solo dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, non dalla mera conoscenza di fatto acquisita aliunde.
  • La nullità degli atti compiuti dopo la perdita dello ius postulandi del procuratore permane se non viene sanata mediante rinnovazione dell'atto o volontaria costituzione della parte interessata.
  • La censura in cassazione per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente quali clausole siano state male interpretate, quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito si sia discostato da esse; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
  • La confideiussione presuppone pluralità di fideiussori che garantiscano congiuntamente il medesimo debito del medesimo debitore verso il medesimo creditore, sorretti da un comune intento di collegamento; in mancanza di tale elemento non opera il regresso tra garanti ex art. 1954 c.c.
  • La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. richiede che il soggetto abbia soddisfatto il debito altrui in una posizione di coobbligazione o di interesse qualificato; non è configurabile quando il pagamento riguarda una garanzia diversa da quella che si pretende di far valere in regresso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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