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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21988/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Velletri alla sola pena dell'ammenda (e spese) per il reato previsto dall'art. 137, comma 9, sanzionato dall'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, per aver, in qualità di titolare di impresa, effettuato scarichi di reflui senza autorizzazione. Il ricorso proponeva tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale deducendo che l'imputato era mero conduttore e non proprietario dell'area, quindi impossibilitato a ottemperare alle prescrizioni; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che i requisiti di cui all'art. 131‑bis c.p. ricorrevano; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale e post‑factum e dell'assenza di precedenti specifici.

La decisione

La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., ricorso dichiarato inammissibile perché proposto avverso una sentenza non appellabile (art. 593, comma 3, c.p.p.) e, in ogni caso, manifestamente infondato sul merito. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato fosse conduttore e non proprietario: rilevante è che fosse titolare dell'attività che effettuava lo scarico e che avesse la disponibilità materiale dell'area, circostanza che integra il dolo. Il secondo motivo (tenuità del fatto) è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione negativa del giudice relativamente alla tenuità emergeva implicitamente dalla motivazione sulla gravità dell'illecito e dalla valutazione negativa delle attenuanti. Anche il terzo motivo è stato rigettato: la presunta proattività per la regolarizzazione non è stata ritenuta sufficiente né provata e non modifica la consapevolezza e la disponibilità dell'imputato rispetto allo scarico non autorizzato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, equitativamente fissato in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006

    art. 137, comma 1 e comma 9

    La Corte conferma che il reato di scarico non autorizzato si configura quando il titolare dell'attività effettua scarichi di reflui senza autorizzazione; ai fini dell'elemento soggettivo è rilevante la titolarità dell'impresa e la disponibilità materiale dell'area, non la titolarità catastale o proprietaria del terreno

  • codice penale

    Riguardo all'art. 131‑bis (non punibilità per particolare tenuità) la Corte richiama l'interpretazione secondo cui la valutazione può risultare anche implicitamente dalla motivazione che considera gravità oggettiva e grado di colpevolezza (art. 133 c.p.); nel caso specifico la Corte ritiene che gli indici di gravità e la mancata prova di elementi favorevoli escludano la tenuità

  • codice di procedura penale

    art. 568, comma 5; art. 593, comma 3; art. 616

    L'impugnazione proposta contro sentenza con condanna alla sola ammenda è censurabile come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568(5) e tuttavia inammissibile se la sentenza non è appellabile (art. 593(3)); in caso di dichiarazione di inammissibilità si applica l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende (art. 616)

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che non si può ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'imposizione delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In reati ambientali di scarico non autorizzato è determinante la titolarità dell'attività e la disponibilità materiale dell'area ove avviene lo scarico; la mera qualifica di conduttore/locatario del suolo non esclude la responsabilità penale se l'imprenditore gestisce l'impianto e ha la disponibilità effettiva
  • L'impossibilità di ottemperare a prescrizioni successive all'illecito non esclude il dolo: mancano effetti esimenti se la condotta illecita è stata compiuta con consapevolezza e gestione dell'attività
  • La configurazione della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta della gravità dell'offesa e del grado di colpevolezza; tale valutazione può risultare anche implicitamente dalla motivazione di merito e non è sufficiente una generica asserzione di minore gravità
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi e specifici (comportamento riparatorio concreto, prova di particolare stato personale o soggettivo); semplici affermazioni di 'proattività' non necessariamente convincono il giudice se non provate
  • Proceduralmente, un'impugnazione può essere riclassificata come ricorso per cassazione: è indispensabile verificare la proponibilità dell'impugnazione (p.es. sentenze ritenute non appellabili per condanna alla sola ammenda) per evitare l'inammissibilità

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