Cassazione Civile, Sentenza n. 16647/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. Sicilia (sez. staccata di Catania) che aveva ordinato l'ottemperanza al giudicato favorevole al contribuente (rimborso del 90% dell'IRPEF per gli anni 1990-1992). L'Amministrazione deduce che, per effetto dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014 come modificato dall'art. 16-octies d.l. 91/2017 e dal Provv. direttoriale n. 195405/2017, i rimborsi dovevano essere effettuati con una riduzione del 50% e secondo limiti di stanziamento; tale normativa, secondo l'Agenzia, è applicabile anche alle istanze o ai giudizi pendenti e quindi legittima l'erogazione parziale già operata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale affinché proceda conformemente al principio di diritto enunciato. La Corte ha stabilito che la disciplina sopravvenuta (art. 16-octies e art. 1, comma 665 l. 190/2014 e il provvedimento direttoriale) incide sulle modalità e sui tempi di "effettuazione" dei rimborsi e non sull'an e sul quantum del diritto sostanziale accertato con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare provvedimenti specifici (anche nominando un commissario ad acta e disporre lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'esecuzione del giudicato secondo le procedure di contabilità pubblica.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
«In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi.»
La Corte interpreta la norma come regolativa delle modalità di effettuazione dei rimborsi (fase attuativa/esecutiva) e non come norma che sopprima o modifichi il diritto sostanziale del creditore riconosciuto in giudicato.
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (conv. l. 3 agosto 2017, n. 123)
Istituisce limiti/criteri di attuazione (riduzione percentuale e clausole di capienza) applicabili in sede di esecuzione/ottemperanza; non elimina il diritto sostanziale al rimborso già accertato.
Provvedimento n. 195405/2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (26/09/2017)
Contiene regole operative: l'Agenzia effettua i rimborsi applicando la riduzione del 50% e procede periodicamente erogando gli importi partendo dalle istanze con data di presentazione piu' remota, fino a concorrenza delle somme stanziate.
Regolamenta l'ordine cronologico e la misura operativa dei rimborsi secondo i limiti di spesa; guida l'attuazione amministrativa e deve essere presa in considerazione dal giudice dell'ottemperanza.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma sostanziale che riconosce il beneficio (definizione per i soggetti colpiti dal sisma 1990): da' origine al diritto al rimborso (90%) poi accertato in giudizio; tale diritto sostanziale non viene meno per effetto dello ius superveniens.
Disciplina il giudizio di ottemperanza tributario; il giudice dell'ottemperanza ha il potere/dovere di accertare e definire le modalità di esecuzione del giudicato e, se necessario, nominare commissario ad acta per l'attuazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito)
Prevede lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso che la P.A. può emettere in presenza di provvedimenti giurisdizionali ed assenza di disponibilità finanziaria: strumento contabile richiamato dalla Corte come possibile rimedio per assicurare l'adempimento del giudicato malgrado la carenza temporanea di fondi.
Massime di principio
- Lo "ius superveniens" che limita risorse (art.16-octies / art.1, comma 665 l.190/2014) incide sulle modalità di erogazione dei rimborsi (fase esecutiva/attuativa), non costituisce di per se' una decurtazione sostanziale irreversibile del credito accertato in giudicato.
- Le eccezioni fondate sulla mancanza o insufficienza di stanziamenti devono essere sollevate e valutate nella fase di esecuzione/ottemperanza, non nella fase di cognizione in cui si accerta l'an e l'quantum del diritto.
- Il giudice dell'ottemperanza ha il potere/dovere di verificare la disponibilità dei fondi e di adottare provvedimenti specifici per l'attuazione del giudicato (es. nomina commissario ad acta, emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso), e non può limitarsi a formule generiche.
- Se al momento dell'attuazione le risorse sono insufficienti, il diritto soggettivo resta salvo e deve essere soddisfatto appena le risorse saranno rese disponibili; la legge disciplina l'ordine e la misura delle erogazioni ma non estingue il credito.
- In casi analoghi l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e documentati circa l'ammontare delle istanze presentate, la capienza delle risorse e la sequenza di erogazione per poter ottenere l'applicazione delle riduzioni/proporzioni; in mancanza di tali prove il giudice potrà disporre gli strumenti contabili e procedurali per l'esecuzione.
- Per evitare disparità di trattamento e profili costituzionali, le norme limitative vanno interpretate in chiave procedimentale e proporzionata, garantendo comunque l'effettività del giudicato nel tempo.
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