Cassazione Penale, Sentenza n. 11340/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato proponeva ricorso contro la conferma della condanna per il reato di tentata rapina (art. 56 e 628 c.p.) e violazione della legge sulle armi (L. 110/1975, art. 1). I motivi: (1) vizio di qualificazione giuridica, sostenendo che mancasse la contestualità fra sottrazione e minaccia/violenza e quindi non poteva ricondursi alla rapina; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che si trattava di censura sulla completezza e logicità della motivazione e che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato fondandosi su dichiarazioni testimoniali e sul principio della Sez. Un. n. 34952/2012 (Reina) secondo cui è configurabile il tentativo di "rapina impropria" se, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà, l'agente adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. Sul secondo motivo ha ritenuto legittimo il giudizio discrezionale della Corte d'appello che, nel valutare la pena e il diniego delle attenuanti generiche, ha considerato il comportamento processuale, la recidiva e l'abitualità nell'uso del taglierino; la Cassazione non ha sindacato la congruità della pena. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, art. 56 (tentativo)
Il tentativo è richiamato per qualificare come tentata la condotta di sottrazione non portata a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
Codice penale, art. 628 (rapina)
La fattispecie di rapina è stata ritenuta integrata nella forma tentata e, sulla base della giurisprudenza citata, anche quando la violenza/minaccia intervenga dopo atti di sottrazione non completati per assicurare l'impunità (rapina impropria).
Richiamata per la configurazione della violazione relativa alle armi/strumenti atti a offendere (uso del taglierino), quale circostanza integrativa della valutazione complessiva della condotta.
Codice penale, art. 132 (determinazione della pena)
Richiama il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena, pienamente esercitato e motivato dalla Corte territoriale.
Codice penale, art. 133 (determinazione della pena)
Collegato all'art. 132, conferma che la valutazione della misura della pena rientra nella sfera discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Codice penale, art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto che l'esclusione delle attenuanti generiche sia compatibile con una motivazione fondata su elementi come la recidiva, il comportamento processuale e l'abitualità nell'uso dell'arma; la valutazione è di fatto e rimane inamissibile in Cassazione se motivata.
Codice di procedura penale, art. 616
Applica la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Sezione Unita', n. 34952 del 19/04/2012 (Reina)
Principio giurisprudenziale richiamato: esistenza del tentativo di rapina impropria quando, dopo atti idonei di sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti, l'agente usa violenza o minaccia per garantirsi l'impunità.
Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995 e altra giurisprudenza di legittimità citata
Richiamate per il principio secondo cui la Cassazione non può riformare i criteri valutativi del giudice di merito salvo vizio logico o giuridico della motivazione; le censures sono inammissibili se mirano solo a una diversa valutazione dei fatti.
Massime di principio
- La rapina può configurarsi anche nella forma cosiddetta 'impropria' quando la violenza o la minaccia seguono atti idonei alla sottrazione e sono usate per assicurare l'impunità; non è necessario che la violenza sia perfettamente contemporanea agli atti di sottrazione.
- La valutazione dell'esistenza e della rilevanza delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto e di prudente discrezionalità del giudice di merito; se adeguatamente motivata, l'esclusione delle attenuanti non è sindacabile in Cassazione.
- Le censure rivolte alla "qualificazione giuridica" che in realtà incidono sulla completezza o logica della motivazione sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è coerente e non contraddittoria.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né ricalcola la congruità della pena se la Corte d'appello ha dato motivazioni logiche e adeguate in ordine all'esercizio della discrezionalità (art. 132-133 c.p.).
- Presentare ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); i ricorrenti devono quindi evitare censure meramente assertive o volte a ottenere una diversa rivalutazione dei fatti.
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