Cassazione Civile, Ordinanza n. 01283/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (commissario liquidatore)
La controversia
La controversia nasce dall’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società cooperativa già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. La società, per il tramite del proprio legale rappresentante, aveva proposto reclamo ex artt. 18 e 195 l.f. avverso la sentenza del Tribunale che, su istanza del commissario liquidatore, aveva accertato l’insolvenza. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo ritenendo, in sintesi, non attendibili o non rilevanti le difese della reclamante: aveva valorizzato il cambio repentino della linea difensiva come indice di abuso del diritto; aveva escluso che il verbale di revisione costituisse confessione stragiudiziale; aveva ritenuto irrilevanti le operazioni di affitto e cessione d’azienda e l’acquisto di crediti da parte di terzi rispetto a uno stato passivo già molto rilevante; aveva inoltre reputato non pertinenti le richieste istruttorie di CTU e di esibizione. In Cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: omesso esame dello stato attivo e dei chiarimenti richiesti al commissario; violazione degli artt. 18 e 195 l.f. per l’inammissibilità e inutilizzabilità della memoria difensiva e della documentazione allegata; omesso esame di fatti e documenti decisivi sulla insussistenza dell’insolvenza alla data rilevante; violazione dell’art. 2735 c.c. per avere attribuito valore di confessione stragiudiziale al verbale di revisione; violazione dell’art. 209 l.fall. per errata valutazione dello stato passivo alla data del 27.10.2016; violazione dell’art. 18, comma 10, l.f. per mancato accoglimento della CTU contabile e dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Nelle more, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta omologa di un concordato ex art. 214 l.fall. che aveva chiuso la l.c.a. e fatto tornare la società in bonis. La Corte di cassazione ha escluso che l’omologa del concordato determinasse cessazione della materia del contendere, osservando che la declaratoria di insolvenza conserva effetti propri, anche per l’azione revocatoria e per i profili penal-fallimentari; tuttavia, poiché la stessa ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione, ha ritenuto il ricorso sopravvenutamente inammissibile per difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha precisato che la sopravvenuta omologa del concordato non estingue automaticamente gli effetti dell’accertamento di insolvenza e quindi non integra, di per sé, cessazione della materia del contendere. Tuttavia, poiché la stessa ricorrente aveva affermato di non avere più interesse alla decisione, il ricorso è risultato privo di interesse attuale alla pronuncia di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, mentre non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato per il carattere sopravvenuto dell’inammissibilità.
Norme richiamate
reclamo contro la sentenza dichiarativa dell'insolvenza
Il reclamo è il mezzo per contestare la declaratoria di insolvenza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa.
reclamo avverso la sentenza che accerta lo stato di insolvenza
La Corte richiama la norma come base del giudizio di reclamo contro l’accertamento di insolvenza.
Il verbale di revisione non è automaticamente equiparabile a confessione stragiudiziale; la sua valorizzazione può incidere solo sul piano della valutazione del comportamento processuale.
È richiamato in relazione alla valutazione dello stato passivo e della rilevanza delle risultanze contabili ai fini dell’accertamento dell’insolvenza.
È invocato per sostenere il diritto all’ammissione di mezzi istruttori; la Corte d’appello aveva ritenuto non pertinenti e generiche le richieste di CTU ed esibizione.
L’ordine di esibizione è soggetto a valutazione di pertinenza e utilità rispetto ai fatti da provare.
L’omologa del concordato fallimentare determina la chiusura della procedura concorsuale, ma non elimina automaticamente gli effetti dell’accertamento di insolvenza.
Richiamato insieme all’art. 214 l.fall. per affermare la chiusura della procedura, senza cessazione automatica degli effetti del giudizio di insolvenza.
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza ... sono applicabili ... le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III
L’accertamento di insolvenza produce effetti rilevanti, in particolare ai fini delle azioni revocatorie, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione.
L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione della disciplina penal-fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato დამატivo non si applica all’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ma solo all’inammissibilità originaria.
Massime di principio
- La sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale o l’omologa di un concordato non comportano automaticamente la cessazione della materia del contendere se permangono gli effetti giuridici propri dell’accertamento dello stato di insolvenza.
- L’accertamento giudiziale dell’insolvenza ha una funzione autonoma e persistente, rilevante sia per la ricostruzione della massa e le azioni revocatorie sia per i profili penal-fallimentari; perciò la sua efficacia non è travolta dalla sola chiusura della procedura.
- Se la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso diviene improcedibile o inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se non ricorre la cessazione della materia del contendere in senso tecnico.
- Le richieste istruttorie, comprese CTU e ordine di esibizione, devono essere specifiche, pertinenti e utili rispetto al thema decidendum; in mancanza possono essere legittimamente respinte.
- La qualificazione di un documento interno o di revisione non equivale automaticamente a confessione stragiudiziale: la sua rilevanza va apprezzata nel complesso del materiale probatorio.
- Nella valutazione dello stato di insolvenza possono essere valorizzati non solo i dati patrimoniali statici, ma anche gli indici sintomatici della crisi, come l’affitto o la cessione d’azienda e l’entità del passivo accertato.
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