Cassazione Civile, Ordinanza n. 11687/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa ferroviaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla richiesta di una impresa ferroviaria concorrente di ottenere da RFI le tracce orarie per svolgere un servizio passeggeri sulla direttrice Torino-Milano, in concorrenza con i servizi svolti in regime di contratto pubblico da Trenitalia con alcune Regioni. L'ufficio di regolazione ferroviaria aveva ritenuto che l'ingresso del nuovo operatore, limitatamente a determinate fermate, fosse di carattere regionale e idoneo a compromettere l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, autorizzando solo alcune tracce. Il provvedimento era stato impugnato senza successo in primo grado amministrativo; in seguito, in un separato giudizio, l'AGCM aveva sanzionato Trenitalia e RFI per abuso di posizione dominante e condotte dilatorie e fuorvianti ai danni del concorrente. Il Consiglio di Stato, nel giudizio di appello, ha poi annullato i provvedimenti dell'autorità di regolazione e ha rigettato la domanda risarcitoria. Contro tale sentenza Trenitalia ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato si sarebbe sostituito all'autorità amministrativa nelle valutazioni sull'equilibrio economico del contratto; 2) esercizio di una giurisdizione estesa al merito, perché la decisione avrebbe fondato l'illegittimità degli atti solo sull'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale dell'AGCM; 3) diniego di giustizia e inesistenza della sentenza per omessa motivazione sulle ragioni dell'asserito recepimento acritico, da parte dell'ufficio di regolazione, degli elementi forniti da Trenitalia. RFI ha depositato un controricorso adesivo, chiedendo anch'essa la cassazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale di Trenitalia sia il ricorso adesivo di RFI. Ha escluso qualsiasi eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, rilevando che quest'ultimo si era limitato a controllare la legittimità dei provvedimenti impugnati e a trarne le conseguenze dall'illecito concorrenziale già accertato in altro giudizio, senza sostituirsi all'autorità regolatoria nelle valutazioni di merito. Ha inoltre ritenuto che le censure di Trenitalia mirassero, in realtà, a rimettere in discussione il merito e l'accertamento già compiuto nel separato giudizio sull'AGCM. Il ricorso adesivo di RFI è stato considerato un ricorso incidentale adesivo tardivo, quindi inammissibile perché proposto oltre il termine ordinario di impugnazione. Le spese sono state poste a carico di Trenitalia e RFI nei confronti del fallimento Arenaways, con compensazione tra Trenitalia e RFI.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice amministrativo solo per motivi attinenti alla giurisdizione, compreso l'eccesso di potere giurisdizionale
art. 59 della legge 23 luglio 2009 n. 99
richiamato dalla ricorrente come base del potere dell'autorità di regolazione nel valutare se l'ingresso di nuovi operatori comprometta l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico
art. 102 TFUE
richiamato come norma violata nell'illecito concorrenziale contestato alle società ferroviarie
art. 96, commi primo e terzo, c.p.c.
invocato dal fallimento resistente per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata, ma la Corte non accoglie tale richiesta nel dispositivo riportato
il termine semestrale di impugnazione rende tardivo e quindi inammissibile il ricorso incidentale adesivo di RFI
non si applica al ricorso incidentale con contenuto adesivo al ricorso principale, che deve comunque essere proposto nel termine ordinario di impugnazione
art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti della parte ricorrente soccombente
Massime di principio
- Il sindacato delle Sezioni Unite sui provvedimenti del giudice amministrativo è limitato al controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione; non sussiste eccesso di potere giurisdizionale quando il Consiglio di Stato si limiti a valutare la legittimità dell'atto impugnato, anche valorizzando gli effetti di un illecito accertato in altro giudizio.
- Non integra sconfinamento nella giurisdizione di merito la decisione del giudice amministrativo che annulli un provvedimento amministrativo ritenendolo viziato da un illecito concorrenziale che ne abbia condizionato il contenuto, purché non sostituisca la propria valutazione a quella dell'autorità amministrativa.
- Le censure che contestano l'apprezzamento del merito, l'adeguatezza dell'istruttoria o la motivazione della sentenza amministrativa non sono idonee a fondare il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., se non dimostrano uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione.
- Il ricorso incidentale adesivo, pur se contenente censure aggiuntive, deve essere proposto nel termine ordinario di impugnazione; non beneficia della disciplina dell'impugnazione tardiva prevista per il ricorso incidentale in senso stretto.
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