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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 33 del 14 gennaio 2025, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato il Comune di Montebello Jonico al pagamento di euro 10.893,31, oltre alle spese della procedura monitoria, agli accessori di legge e alle ulteriori somme dovute. Il decreto è stato munito di esecutorietà con decreto del 12 marzo 2025 e nuovamente notificato al Comune nella medesima data. È quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Comune, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non risultava aver dato integrale esecuzione al titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e ha ordinato al Comune di dare piena e integrale esecuzione al decreto ingiuntivo mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario Comunale di Reggio Calabria, con facoltà di subdelega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per procedere agli adempimenti necessari. Il Commissario dovrà verificare eventuali pagamenti medio tempore effettuati, provvedere all’allocazione in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché reperire materialmente le somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il Commissario dovrà inoltre provvedere alle spese del giudizio di ottemperanza, al contributo unificato se versato, agli interessi maturati e alle spese strumentali documentate. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Sussistendo un titolo giudiziale esecutivo non integralmente adempiuto, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione coattiva del giudicato o del titolo esecutivo equiparato.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del titolo e nominare, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prima dell’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine che nel caso concreto risultava decorso.

  • art. 479 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo munito di esecutorietà e nuovamente notificato all’amministrazione costituisce il titolo sulla cui base è stata proposta l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del Commissario ad acta viene determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il creditore di un titolo giudiziale esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione può proporre giudizio di ottemperanza quando, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l’amministrazione non abbia dato integrale esecuzione al titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • La mancanza di stanziamento di bilancio o di disponibilità di cassa dell’amministrazione non costituisce, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del titolo giudiziale; il Commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Il mandato del Commissario ad acta può comprendere l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle risorse necessarie.
  • Nell’esecuzione del titolo in sede di ottemperanza devono essere considerate anche le spese del giudizio di ottemperanza, il contributo unificato ove dovuto, gli interessi maturati e le spese strumentali documentate connesse all’attuazione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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