Cassazione Civile, Sentenza n. 5068/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto il rimborso dell'IRAP per gli esercizi 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 sulle componenti positive straordinarie derivanti dal trasferimento del diritto a contrarre con i calciatori (importo €29.463,00). Udinese sosteneva che il trasferimento non costituisce cessione di un bene/contratto ma soltanto il corrispettivo per la risoluzione anticipata del rapporto e la stipula di un nuovo contratto: pertanto si tratterebbe di proventi straordinari (voce E) del conto economico) non rilevanti ai fini IRAP né assimilabili a plusvalenze su beni strumentali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il trasferimento del calciatore, se effettuato dietro corrispettivo prima della scadenza contrattuale, rientra nello schema della cessione del contratto (art. 5, l. n. 91/1981) e costituisce trasferimento di un bene immateriale strumentale (diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione sportiva). Tale bene è ammortizzabile e suscettibile di generare plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini IRES e IRAP (artt. 56 DPR 917/1986; art. 5 e art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997). La ricorrente è condannata alle spese di lite e al pagamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile lo schema della cessione del contratto al trasferimento dei calciatori; la società cessionaria succede nei diritti e obblighi connessi al rapporto, per cui si configura una cessione contrattuale.
legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 5
Definisce il trasferimento dell'atleta come 'cessione del contratto'; la Corte lo utilizza per qualificare giuridicamente l'operazione come cessione di contratto tra società sportive.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 4, 5 e 11
Art. 5 e art. 11, comma 3, disciplinano la base imponibile IRAP e stabiliscono che le plusvalenze su beni strumentali concorrono alla determinazione della base imponibile; la Corte ha ritenuto che i proventi da cessione di diritti all'utilizzo delle prestazioni sportive rientrino in tale nozione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 68, comma 2
Il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta è qualificato come bene immateriale strumentale ammortizzabile, secondo l'art. 68(2).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56
Stabilisce la rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze; la Corte ha richiamato la norma per affermare la rilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei calciatori.
legge 18 novembre 1996, n. 586 (recepimento sentenza Bosman C-415/93)
Riferimento storico/giuridico: la disciplina post-Bosman ha modificato diritti e limitazioni legati al 'vincolo sportivo'; la Corte richiama il quadro normativo evoluto per escludere la precedente nozione di 'vincolo' come elemento autonomo non assimilabile al contratto ceduto.
codice civile, artt. 1322 e 1362
Richiamati dalla ricorrente in ordine alla disciplina negoziale, ma la Corte non ha ritenuto che le argomentazioni sul diverso inquadramento negoziale prevalessero sulla qualificazione come cessione di contratto.
Massime di principio
- Il trasferimento di un calciatore prima della scadenza contrattuale è qualificabile come cessione del contratto tra società (art. 5 l. 91/1981) e non come mera risoluzione seguita da nuovo contratto; pertanto l'operazione può dar luogo a una plusvalenza.
- Il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione sportiva è un bene immateriale strumentale ammortizzabile ai fini fiscali: le plusvalenze su tale bene concorrono alla base imponibile IRAP (art. 5 e art. 11 d.lgs. n. 446/1997) e IRES.
- La classificazione contabile di un provento come 'straordinario' (voce E) non esclude automaticamente la rilevanza fiscale: occorre valutare la natura economica dell'operazione e la riconducibilità a beni strumentali.
- Per contestare la rilevanza fiscale di tali operazioni occorre dimostrare, con argomentazioni e prova documentale convincenti, che non sussiste un trasferimento del diritto all'utilizzo della prestazione (es.: assenza di accordo scritto di cessione del contratto), nonché indicare diversamente la natura giuridica dell'operazione.
- La prassi federale (moduli di variazione di tesseramento, documenti in bollo con indicazione del prezzo, accordi tra società e atleta) conferma l'operatività di un unico negozio di trasferimento tra società, rafforzando la qualificazione fiscale come cessione di bene immateriale.
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