Cassazione Penale, Ordinanza n. 19137/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato, con parziale riforma limitata alla revoca della confisca del denaro, la condanna dell'imputato a 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 3.500 di multa per detenzione illecita di 63,2 grammi di hashish, ritenuta destinata allo spaccio in ragione del numero di dosi ricavabili (825) e delle modalità di occultamento. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e censura del giudizio di colpevolezza, sostanzialmente chiedendo una diversa valutazione delle prove; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 4) eccessività della pena e diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito già compiutamente e razionalmente esaminato dai giudici territoriali, i quali avevano valorizzato gli accertamenti dei Carabinieri, i precedenti penali dell'imputato e la condotta tenuta mentre era agli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse logica e completa su colpevolezza, esclusione della particolare tenuità del fatto, diniego dell'attenuante del danno patrimoniale tenue, quantificazione della pena e diniego delle attenuanti generiche. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione di 63,2 grammi di hashish, valutata in relazione alle dosi ricavabili e alle modalità di occultamento, è stata ritenuta integrativa della detenzione illecita a fini di spaccio, confermata in sede di legittimità.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la gravità della condotta, anche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato e del fatto che la detenzione avveniva mentre si trovava agli arresti domiciliari.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata negata perché il profitto ricavabile dallo stupefacente sequestrato non era irrisorio, essendo stimato in 825 dosi medie.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da una motivazione logica, esauriente e non manifestamente illogica.
- La destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta da elementi oggettivi quali il quantitativo detenuto, il numero delle dosi ricavabili e le modalità di occultamento della droga.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti profili di gravità concreti, valorizzabili anche attraverso i precedenti penali dell'imputato e il contesto in cui il fatto è stato commesso.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il profitto ricavabile dall'illecito non sia marginale o irrisorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in cassazione se la corte di merito ha indicato ragioni coerenti e pertinenti, come precedenti penali ed entità del fatto.
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