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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13219/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. È rimasta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.333,33 di ammenda per guida in stato di ebbrezza. I motivi erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione della responsabilità penale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le risultanze istruttorie; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: il primo motivo riproponeva censure già formulate in appello e già disattese; il secondo era infondato perché l'art. 131-bis richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il terzo era manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche risultava motivato, anche implicitamente, tramite i parametri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza, nella forma più grave richiamata in sentenza.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la Corte la esclude sulla base degli indici valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione anche implicita, se coerente con le emergenze processuali e con i parametri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Criterio richiamato per la valutazione della gravità del fatto e per la giustificazione del diniego delle attenuanti generiche, nonché per apprezzare la particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità del ricorso comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza critica argomentata delle ragioni decisorie, determina inammissibilità.
  • La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; non basta la sola modesta offensività del fatto.
  • Il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche anche in modo sintetico o implicito, purché il ragionamento sia coerente con i parametri di cui all'art. 133 c.p. e non presenti vizi logici.
  • In sede di legittimità non è sindacabile il giudizio di merito sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, specie quando le doglianze si limitino a contestazioni generiche sulla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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