Cassazione Penale, Sentenza n. 07082/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. e confermato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), aggravata da natura armata e transnazionalità. Il ricorrente deduceva: 1) vizi di motivazione e violazione di legge processuale per uso illegittimo della motivazione "per relationem" e mancata confutazione puntuale di elementi difensivi (memoria, assenza di delitti-fine a suo carico, rilevanza di condotte neutre, travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori); 2) vizio di applicazione della legge sostanziale perché le condotte contestate sarebbero episodiche e insufficienti a comprovare un inserimento stabile nell'associazione; 3) inesistenza delle aggravanti di transnazionalità e di associazione armata rispetto al singolo ricorrente, per mancata prova del suo contributo specifico o della consapevolezza della cooperazione con soggetti esteri e della disponibilità di armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato anche mediante richiamo critico all'ordinanza del G.I.P. (motivazione per relationem ammessa quando integri un autonomo vaglio), e che la base indiziaria fosse plurima e convergente (intercettazioni, chat criptate, videoriprese, sequestri di droga e denaro, dichiarazioni di collaboratori, ammissione parziale del ricorrente). Ha ritenuto corretta l'inquadratura dell'attività come associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e adeguatamente motivate le aggravanti per transnazionalità (art. 61-bis c.p.) e per natura armata (art. 74 co. 4), sottolineando che non è necessario dimostrare possesso individuale di armi quando sussista prevedibilità o consapevolezza della loro disponibilità nel sodalizio. Ha inoltre escluso che la difesa avesse dimostrato il travisamento probatorio in modo decisivo. Spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il sindacato sulle misure cautelari in sede di riesame; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso della motivazione per relationem purché il tribunale del riesame svolga un autonomo e critico esame degli atti e non si limiti a un mero rinvio.
art. 74 d.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)
Prevede la fattispecie dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e le aggravanti (numero associati, arma, ecc.). La Corte ha interpretato che ruoli di custodia/logistica/occultamento, se svolti in modo stabile e ripetuto, possono integrare la partecipazione associativa anche se non di vertice.
Definisce i delitti-fine (traffico di stupefacenti) rispetto ai quali opera l'art. 74; la sentenza usa l'art. 73 come riferimento per la pluralità di delitti che l'associazione intendeva realizzare.
Aggravante per reati di matrice transnazionale. La Corte conferma che non è necessario dimostrare un'organizzazione estera formalmente distinta: è sufficiente che l'associazione italiana si avvalga stabilmente di canali o soggetti esteri e che il contributo del partecipante sia funzionale al programma delittuoso transnazionale.
Prevede che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali; applicato qui per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è ammessa nel giudizio di riesame su misure cautelari se il tribunale effettua un autonomo, critico e puntuale esame della base indiziaria; non è sufficiente un mero rinvio formale.
- Per l'integrazione dell'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) non è necessario un ruolo di vertice: attività di custodia, occultamento, logistica o gestione sistematica di proventi possono costituire contributo stabile e qualificante se ripetute e funzionali al programma criminoso.
- L'aggravante di transnazionalità (art. 61-bis) può essere riconosciuta quando l'organizzazione si avvale stabilmente di canali/contatti esteri, anche in assenza di una struttura straniera formalmente distinta; non occorre che ogni singolo partecipante abbia rapporti diretti con soggetti esteri, basta la consapevolezza o la funzionalità del proprio contributo al programma internazionale.
- L'aggravante per disponibilità di armi si può applicare anche ai partecipi che non detengono direttamente armi, se è dimostrabile la prevedibilità o la consapevolezza della loro presenza nel sodalizio, in quanto le armi fungono da elemento funzionale alla tutela dell'attività illecita.
- Le censure per presunto travisamento probatorio in Cassazione richiedono indicazione precisa dell'atto omesso/interpretato erroneamente, prova della verità dell'elemento invocato e dimostrazione della sua incidenza decisiva sulla motivazione; altrimenti sono inammissibili come mera critica della valutazione di merito.
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