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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11656/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite riguardava un piccolo locale/ripostiglio inserito in un immobile sito in Comune di Roccaraso. Il ricorrente aveva dedotto di averne avuto il possesso continuo, pacifico e ininterrotto per oltre trent'anni, utilizzandolo come magazzino e provvedendo anche alla sua manutenzione, e aveva chiesto che fosse dichiarata la proprietà in suo favore per usucapione ultraventennale. Il convenuto aveva contestato il possesso utile all'usucapione, sostenendo che l'occupazione fosse iniziata solo nel novembre 2011, e aveva proposto domanda di rilascio del bene, di indennità per l'occupazione e di ripristino dei luoghi. Un terzo era poi intervenuto autonomamente affermando di aver acquistato l'immobile da parte del ricorrente e rivendicando la cantina come pertinenza. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda di usucapione, rigettando la riconvenzionale e dichiarando inammissibile l'intervento. In appello, invece, la decisione era stata riformata: rigetto della domanda di usucapione, accertamento della proprietà del bene in capo al resistente, ordine di rilascio e condanna al risarcimento del danno da occupazione illecita, con conferma dell'inammissibilità dell'intervento del terzo. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione delle regole sul chiesto e pronunciato, sull'art. 115 c.p.c. e sulle preclusioni istruttorie, sostenendo che la Corte d'appello avesse qualificato erroneamente come azione di rivendica una domanda che sarebbe stata solo personale di rilascio, e che avesse valorizzato documenti prodotti tardivamente senza rilevarne l'inammissibilità; (2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la sua proprietà di un appartamento nello stabile e il complesso delle prove testimoniali avrebbero dovuto condurre a riconoscere il possesso utile all'usucapione, con onere della prova della detenzione in capo alla controparte; (3) violazione delle norme sull'usucapione e sulla rinuncia tacita, assumendo che il bene fosse stato riconsegnato spontaneamente nel luglio 2009 per lavori di ristrutturazione e che ciò non integrasse una mera interruzione del possesso ma una rinuncia tacita all'usucapione, deducibile anche in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito, che può valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa e non solo il tenore letterale degli atti; ha inoltre osservato che le deduzioni sulla tardività dei documenti e delle allegazioni non potevano essere introdotte per la prima volta in cassazione e che il giudice d'appello non era tenuto a rilevare d'ufficio, in quel grado, nullità/preclusioni verificatesi nel primo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo, ma tendeva a riesaminare il materiale probatorio, e in ogni caso la circostanza invocata non era decisiva rispetto alle altre rationes decidendi, fondate sulla rinuncia tacita e sull'insussistenza di un possesso utile ad usucapire. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva un nuovo apprezzamento delle prove e della condotta del ricorrente, non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, come di regola, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della censura sulla corrispondenza tra domanda e pronuncia e sulla valutazione delle prove; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito può interpretare il contenuto sostanziale della domanda.

  • art. 183, quarto comma, nn. 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato per contestare la tardività delle allegazioni e dei documenti; la Corte ha ritenuto che la questione non potesse essere dedotta per la prima volta in cassazione e che le preclusioni del primo grado non fossero rilevabili d'ufficio nel grado successivo.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Usato per inquadrare i diversi vizi dedotti; la Corte ha ribadito che l'erronea interpretazione della domanda può integrare nullità processuale o error in iudicando/facti a seconda del contenuto della censura, e che il n. 5 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 105 c.p.c.

    Citato in relazione all'intervento autonomo del terzo nel giudizio di primo grado.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come norma sull'usucapione ventennale invocata dal ricorrente e oggetto del confronto tra possesso e detenzione.

  • art. 922 c.c.

    Richiamato nel quadro delle norme sull'acquisto della proprietà, in relazione all'usucapione.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato quale norma applicabile all'usucapione per il rinvio alle regole sulla prescrizione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in relazione all'estinzione dei diritti per prescrizione e al tema dell'usucapione/rinuncia.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere probatorio nei giudizi su usucapione e proprietà.

  • art. 1167 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel sostenere l'interruzione della prescrizione/usucapione; la Corte ha ritenuto non fondato l'assunto alla luce dell'accertamento di merito.

  • art. 157, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa o vi ha rinunciato, nel limite in cui la nullità sia ancora rilevabile.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per il principio di conversione delle nullità in motivo d'impugnazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Citato dal ricorrente a sostegno della deducibilità in appello della rinuncia tacita all'usucapione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda giudiziale è affidata al giudice di merito e deve essere compiuta avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dall'insieme delle allegazioni e delle conclusioni, non al solo tenore letterale dell'atto.
  • La censura in cassazione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve individuare con precisione se si deduce un vizio di nullità processuale, un errore di qualificazione giuridica dei fatti allegati o un omesso esame di un fatto decisivo; non è sufficiente prospettare genericamente una difformità tra domanda e pronuncia.
  • Le preclusioni istruttorie e le nullità del primo grado devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se richiedono accertamenti di fatto e, comunque, il potere officioso del giudice sulle relative violazioni non si estende automaticamente ai gradi successivi.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, effettivamente decisivo; non consente un riesame del materiale probatorio né della mera valutazione delle risultanze istruttorie.
  • In tema di usucapione, la deduzione di una rinuncia tacita o di fatti incompatibili con il possesso utile è questione di merito fondata sull'apprezzamento delle prove; in cassazione non può essere trasformata in un nuovo giudizio sul merito della vicenda fattuale.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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