Cassazione Civile, Ordinanza n. 04513/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un terreno sito nel comune di Guidonia. La parte attrice in primo grado sosteneva di aver posseduto il fondo uti dominus sin dal 1978, coltivandolo, usandolo per il pascolo e recintandolo, con detenzione delle chiavi del cancello, e chiedeva l'accertamento dell'usucapione. I convenuti contestavano tale impostazione e proponevano domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della loro proprietà e la condanna dell'attrice al rilascio del bene, sostenendo che l'occupazione fosse sine titulo. Il Tribunale rigettò la domanda di usucapione senza pronunciarsi sulla riconvenzionale; la Corte d'appello confermò il rigetto dell'usucapione e accolse la domanda riconvenzionale qualificandola come rivendica. In cassazione la ricorrente articolava otto motivi: nei primi sei lamentava violazione degli artt. 1158, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le attività di coltivazione, allevamento, pulitura del fondo, recinzione e possesso delle chiavi costituivano prova del possesso utile ad usucapionem e che la Corte territoriale aveva trascurato testimonianze e interrogatorio formale; con il settimo motivo denunciava violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., assumendo che nella rivendica i convenuti avrebbero dovuto dimostrare tutti i passaggi di proprietà fino al titolo originario; con l'ottavo motivo deduceva violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata compensazione delle spese nonostante il rigetto della riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi perché, formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi motivazionali, tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame dei fatti decisivi non era deducibile nei limiti invocati e che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente. Ha respinto anche il settimo motivo, rilevando che nella rivendica l'onere della prova non era stato invertito e che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il proprietario non è tenuto a provare l'intera catena dei trasferimenti quando il dedotto acquisto per usucapione decorre da un momento successivo al suo titolo di acquisto, come accaduto nel caso concreto (titolo del resistente del 22 giugno 1974 e dedotta utilizzazione da parte dell'attrice dal 1978). Ha infine escluso l'errore sulla regolazione delle spese, reputando corretta l'applicazione del principio di soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per l'usucapione occorre un possesso utile, continuo e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà; le attività meramente materiali richiamate dalla ricorrente non sono state ritenute, nel caso concreto, sufficienti a integrare prova del possesso ad usucapionem.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove già ritualmente acquisite.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a diversa regola legale; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricognizione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove, che appartengono al giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo le anomalie motivazionali estreme.
In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame dei fatti decisivi non è deducibile nei limiti ordinari del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
Nell'azione di rivendica l'attore deve provare la propria proprietà secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; l'onere non è attenuato dalla mera proposizione di una eccezione o domanda di usucapione della controparte, salvo il caso di decorrenza dell'usucapione successiva al titolo dell'attore.
La violazione dell'articolo si ha solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; nel caso concreto la Corte d'appello ha correttamente applicato il riparto dell'onere probatorio nella rivendica.
Le spese seguono la soccombenza; la regolazione effettuata dalla Corte d'appello è stata ritenuta corretta, trattandosi di valutazione di merito non censurabile nel caso esaminato.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa, riservata al giudice di merito.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi specifiche: uso di prove non introdotte dalle parti, attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto, oppure errata applicazione della regola legale di valutazione; non basta contestare il peso probatorio attribuito alle singole risultanze.
- In presenza di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è soggetto ai limiti rafforzati della doppia conforme.
- Ai fini dell'usucapione, attività materiali come coltivazione, pascolo o manutenzione del fondo non sono di per sé decisive se non dimostrano un possesso continuo, esclusivo e manifestato in modo incompatibile con il possesso altrui.
- Nell'azione di rivendica il proprietario non è tenuto a ricostruire, in ogni caso, l'intera catena dei trasferimenti del bene sino al titolo originario quando il preteso acquisto per usucapione dell'occupante avrebbe comunque inizio in epoca successiva al suo titolo di acquisto.
- La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e non è sindacabile in cassazione come mero apprezzamento discrezionale del giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali.
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