Cassazione Penale, Ordinanza n. 10529/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di rapina. Con due motivi comuni contestavano, in sostanza, la tenuta della motivazione: da un lato sostenevano che la ricostruzione dei fatti fosse illogica e che il giudice di merito avesse erroneamente valutato l’attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa; dall’altro deducevano il difetto di motivazione in ordine al nesso causale tra le lesioni riportate dalla persona offesa e la condotta ascritta, sostenendo che non vi fosse adeguata dimostrazione della derivazione delle lesioni dall’aggressione. La Corte rileva tuttavia che tali censure mirano a una nuova lettura del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione storica, operazione preclusa in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata aveva già dato conto in modo logico e coerente delle ragioni della responsabilità e della compatibilità medico-legale tra aggressione e lesioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, osservando che i motivi tendevano a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse esente da vizi logici e che, quanto al nesso causale tra condotta e lesioni, la censura fosse manifestamente infondata perché la decisione richiamava un referto medico attestante la compatibilità tra aggressione e lesioni subite nel tentativo di recuperare il bene sottratto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non sussiste quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logica e coerente; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali né proporre un nuovo giudizio di attendibilità delle prove.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve riguardare una reale mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non potendo essere fondato su una mera diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando la sentenza di merito dà conto in modo coerente degli elementi probatori e richiama dati tecnici o medico-legali idonei a sorreggere il nesso causale, la censura sul punto è manifestamente infondata.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la ricostruzione storica e l’attendibilità della persona offesa, senza individuare un vero vizio logico-giuridico della motivazione, è destinato all’inammissibilità.
Come è indicizzato
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