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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10529/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di rapina. Con due motivi comuni contestavano, in sostanza, la tenuta della motivazione: da un lato sostenevano che la ricostruzione dei fatti fosse illogica e che il giudice di merito avesse erroneamente valutato l’attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa; dall’altro deducevano il difetto di motivazione in ordine al nesso causale tra le lesioni riportate dalla persona offesa e la condotta ascritta, sostenendo che non vi fosse adeguata dimostrazione della derivazione delle lesioni dall’aggressione. La Corte rileva tuttavia che tali censure mirano a una nuova lettura del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione storica, operazione preclusa in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata aveva già dato conto in modo logico e coerente delle ragioni della responsabilità e della compatibilità medico-legale tra aggressione e lesioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, osservando che i motivi tendevano a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse esente da vizi logici e che, quanto al nesso causale tra condotta e lesioni, la censura fosse manifestamente infondata perché la decisione richiamava un referto medico attestante la compatibilità tra aggressione e lesioni subite nel tentativo di recuperare il bene sottratto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non sussiste quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logica e coerente; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sovrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali né proporre un nuovo giudizio di attendibilità delle prove.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve riguardare una reale mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non potendo essere fondato su una mera diversa ricostruzione dei fatti.
  • Quando la sentenza di merito dà conto in modo coerente degli elementi probatori e richiama dati tecnici o medico-legali idonei a sorreggere il nesso causale, la censura sul punto è manifestamente infondata.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la ricostruzione storica e l’attendibilità della persona offesa, senza individuare un vero vizio logico-giuridico della motivazione, è destinato all’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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