Cassazione Civile, Ordinanza n. 22085/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di competenze professionali legali per Euro 89.060,55, poi opposto dalla parte ingiunta. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto. L'avvocato aveva quindi proposto impugnazione, dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello perché l'ordinanza definitoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a onorari, diritti o spese dell'avvocato per prestazioni giudiziali è inappellabile e va impugnata solo con ricorso straordinario per cassazione. Nel ricorso per cassazione l'avvocato deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere trattato con rito ordinario per questioni pregiudiziali relative a una convenzione di arbitrato, a una successiva scrittura privata e alla competenza arbitrale, con poi prosecuzione in rito camerale per l'accertamento dei crediti; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. per mancato rilievo di un giudicato esterno formatosi in altro processo, dal quale sarebbe emerso il difetto di legittimazione della controparte, con richiesta di rimessione al Tribunale o sospensione del giudizio; 3) erroneità della condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato, per derivazione dai primi due motivi. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché l'esposizione dei fatti e dei motivi era confusa, oscura e non autosufficiente, con riferimenti disordinati a persone, rapporti e altri giudizi non chiaramente collegati alla controversia, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., impedendo di comprendere il significato e la portata delle censure e di confutare la ratio della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'atto non rispettava il requisito di chiarezza e sinteticità dell'esposizione dei fatti e delle ragioni di censura imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché conteneva una narrazione estremamente confusa, con riferimenti a vicende e soggetti non chiaramente pertinenti alla causa. Di conseguenza, le doglianze non consentivano di cogliere la reale vicenda processuale né di misurarsi con la decisione impugnata, che era fondata su una ragione processuale autonoma. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della controricorrente con distrazione al difensore antistatario, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
dichiara inappellabile l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti all'avvocato per prestazioni giudiziali
l'ordinanza che definisce l'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali dell'avvocato non è appellabile, ma è impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione
art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.
esige che l'atto contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti e delle ragioni di fatto e di diritto che le giustificano
il ricorso per cassazione deve offrire una concisa ma chiara rappresentazione dell'intera vicenda processuale e delle questioni giuridiche, così da consentire alla Corte di comprendere le censure senza attingere ad altre fonti o atti del processo
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserito giudicato esterno
richiamato dal ricorrente per sostenere la rimessione degli atti al Tribunale o la prosecuzione corretta del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti e dei motivi deve essere chiara, sintetica e logicamente coordinata; una narrazione confusa o oscura che non consenta di comprendere la vicenda processuale e le censure determina inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il requisito di autosufficienza non è soddisfatto quando il ricorso contiene riferimenti disordinati a circostanze, soggetti o altri giudizi senza un preciso collegamento con la controversia decisa e con la ratio della sentenza impugnata.
- Nelle controversie relative a compensi professionali dell'avvocato definite con il rito speciale previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'ordinanza conclusiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo è inappellabile e la tutela impugnatoria è concentrata nel ricorso straordinario per cassazione.
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