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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22085/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di competenze professionali legali per Euro 89.060,55, poi opposto dalla parte ingiunta. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto. L'avvocato aveva quindi proposto impugnazione, dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello perché l'ordinanza definitoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a onorari, diritti o spese dell'avvocato per prestazioni giudiziali è inappellabile e va impugnata solo con ricorso straordinario per cassazione. Nel ricorso per cassazione l'avvocato deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere trattato con rito ordinario per questioni pregiudiziali relative a una convenzione di arbitrato, a una successiva scrittura privata e alla competenza arbitrale, con poi prosecuzione in rito camerale per l'accertamento dei crediti; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. per mancato rilievo di un giudicato esterno formatosi in altro processo, dal quale sarebbe emerso il difetto di legittimazione della controparte, con richiesta di rimessione al Tribunale o sospensione del giudizio; 3) erroneità della condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato, per derivazione dai primi due motivi. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché l'esposizione dei fatti e dei motivi era confusa, oscura e non autosufficiente, con riferimenti disordinati a persone, rapporti e altri giudizi non chiaramente collegati alla controversia, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., impedendo di comprendere il significato e la portata delle censure e di confutare la ratio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'atto non rispettava il requisito di chiarezza e sinteticità dell'esposizione dei fatti e delle ragioni di censura imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché conteneva una narrazione estremamente confusa, con riferimenti a vicende e soggetti non chiaramente pertinenti alla causa. Di conseguenza, le doglianze non consentivano di cogliere la reale vicenda processuale né di misurarsi con la decisione impugnata, che era fondata su una ragione processuale autonoma. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della controricorrente con distrazione al difensore antistatario, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    dichiara inappellabile l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti all'avvocato per prestazioni giudiziali

    l'ordinanza che definisce l'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali dell'avvocato non è appellabile, ma è impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    esige che l'atto contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti e delle ragioni di fatto e di diritto che le giustificano

    il ricorso per cassazione deve offrire una concisa ma chiara rappresentazione dell'intera vicenda processuale e delle questioni giuridiche, così da consentire alla Corte di comprendere le censure senza attingere ad altre fonti o atti del processo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserito giudicato esterno

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la rimessione degli atti al Tribunale o la prosecuzione corretta del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti e dei motivi deve essere chiara, sintetica e logicamente coordinata; una narrazione confusa o oscura che non consenta di comprendere la vicenda processuale e le censure determina inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Il requisito di autosufficienza non è soddisfatto quando il ricorso contiene riferimenti disordinati a circostanze, soggetti o altri giudizi senza un preciso collegamento con la controversia decisa e con la ratio della sentenza impugnata.
  • Nelle controversie relative a compensi professionali dell'avvocato definite con il rito speciale previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'ordinanza conclusiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo è inappellabile e la tutela impugnatoria è concentrata nel ricorso straordinario per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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