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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29254/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla sola ammenda di euro 2.600 per la violazione della disciplina sui rifiuti, in relazione all'abbandono o alla mancata impedizione dell'abbandono di rifiuti inerti da demolizione in un'area nella disponibilità di una società di cui era socio e amministratore. La sentenza aveva inoltre dichiarato la prescrizione per due capi e assolto per i restanti. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità penale; 2) diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, per conservarla per eventuali future condanne. La Corte rileva che il ricorso, diretto contro una condanna alla sola ammenda, era da qualificarsi come ricorso per cassazione contro sentenza non appellabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del Tribunale congrua, non manifestamente illogica e basata su risultanze dibattimentali: sopralluoghi della polizia giudiziaria, testimonianze e riscontri circa la presenza di rifiuti non pericolosi, nonché circa almeno quattro episodi di abbandono riconducibili allo stesso imputato. Quanto alla particolare tenuità, ha richiamato il principio per cui i criteri dell'art. 131-bis c.p. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi ai fini del diniego, sicché la pluralità degli episodi esclude la tenuità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena, richiesta non consentita in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e trattandosi di beneficio non impugnabile per il solo scopo di conservarlo per future eventuali condanne. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006

    disposizione richiamata unitamente all'art. 256, comma 2, quale base della contestazione per l'abbandono o la mancata impedizione dell'abbandono di rifiuti.

  • art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006

    norma incriminatrice contestata per la gestione illecita dei rifiuti, nella forma dell'abbandono di rifiuti inerti da demolizione di cantieri edili.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede la valutazione positiva di tutti i criteri indicati dalla norma; il diniego può derivare dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione quando proposta contro sentenza non appellabile.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    la Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, rilevando la non appellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e non manifestamente illogica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. postula una valutazione complessiva e positiva di tutti i requisiti richiesti dalla disposizione; la presenza di un solo elemento ostativo è sufficiente a escluderne l'applicazione.
  • La pluralità di episodi di condotta penalmente rilevante può essere valorizzata per escludere la particolare tenuità dell'offesa, anche quando il giudice di merito abbia ricostruito gli eventi sulla base di sopralluoghi, testimonianze e ulteriori riscontri oggettivi.
  • È inammissibile in cassazione una doglianza volta a ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena per il solo fine di conservarla per eventuali future condanne, quando il beneficio sia stato concesso con motivazione congrua e il motivo attenga al trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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