Cassazione Civile, Ordinanza n. 11558/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sull'obbligo di iscrizione e contribuzione alla fondazione previdenziale di categoria in relazione a rapporti intercorsi tra una società e più soggetti/altre società. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, che si trattasse di rapporti di agenzia e non di mero procacciamento d'affari; da ciò aveva fatto discendere l'obbligo di iscrizione anche per l'attività svolta in forma societaria, escludendo una doppia imposizione. La società ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo violazione dell'art. 1742 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come rapporti di agenzia quelli intrattenuti con cinque società. La fondazione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un riesame del merito, cioè della valutazione delle prove e dell'accertamento in fatto della natura dei rapporti intercorsi. La sentenza impugnata non è stata adeguatamente attaccata sul piano della violazione dei criteri astratti di qualificazione del rapporto; è stata invece contestata la ricostruzione della fattispecie concreta, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la qualificazione del rapporto di agenzia; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta contro l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non contro l'interpretazione della norma.
la violazione di legge ricorre solo quando si deduce un'erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta, non quando si contesta la ricostruzione del fatto.
il sindacato di legittimità sull'accertamento in fatto è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale previsti dalla disciplina processuale applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; non consente di contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove.
- La qualificazione giuridica di un rapporto può essere censurata in cassazione solo se il giudice di merito abbia violato i criteri generali e astratti di qualificazione; resta invece apprezzamento di fatto, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale, l'accertamento degli elementi concreti che integrano quei criteri.
- Nei rapporti tra agenzia e procacciamento d'affari, gli indici distintivi rilevanti sono la continuità e stabilità dell'attività dell'agente, contrapposta all'episodicità o occasionalità dell'attività del procacciatore; la verifica di tali indici nel caso concreto attiene al merito.
- Quando il ricorso in cassazione si risolve nella richiesta di un nuovo esame delle risultanze istruttorie, esso è inammissibile perché esula dal giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11516/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11524/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11528/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11541/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11543/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11545/2024 del 30/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →