Sentenza n. 611/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, nella parte relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese. Il TAR aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente e delle altre ricorrenti al pagamento delle somme maturate a titolo di anzianità pre-ruolo oltre il quinquennio precedente alla notificazione del ricorso. Pur accogliendo l’ottemperanza, il TAR aveva liquidato le spese del primo grado in soli 300 euro, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., nonché del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, sostenendo che la somma fosse eccessivamente esigua e inferiore ai minimi tariffari. Ha chiesto, in via principale, la liquidazione di 1.901 euro, assumendo quale parametro una controversia di valore fino a 260.000 euro, e, in subordine, di 3.689 euro, assumendo il valore indeterminabile della controversia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure nei limiti indicati in motivazione. Richiamando numerosi propri precedenti, ha affermato che la liquidazione delle spese mediante somme meramente simboliche ed eccessivamente esigue non è conforme alla legge e può risultare lesiva del decoro professionale. In applicazione dei criteri già utilizzati in fattispecie analoghe, ha riformato parzialmente la sentenza del TAR, elevando la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado a 800 euro, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non ha riconosciuto gli importi maggiori richiesti dall’appellante. Le spese del grado di appello sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 300 euro, oltre spese generali, accessori e contributo unificato ove versato, anch’esse con distrazione in favore del difensore antistatario. La quantificazione delle spese del secondo grado è stata rapportata al solo valore della controversia sulle spese del primo grado, poiché l’appello riguardava esclusivamente quel capo della sentenza.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza e della corretta liquidazione delle spese processuali.
Richiamato dall’appellante a sostegno della necessità di una liquidazione rispettosa dei parametri professionali e del decoro dell’attività difensiva.
d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022
Indicato quale disciplina parametrica delle competenze professionali; il giudice ha tuttavia liquidato le spese in via forfettaria nella misura ritenuta conforme alla legge e ai precedenti della Sezione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia individuabile il fondamento della decisione.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze in forma semplificata, una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o sul richiamo a un precedente conforme.
Richiamato quale fondamento dell’obbligo di sintesi della motivazione della decisione.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali in una somma meramente simbolica o manifestamente esigua, tale da non remunerare in modo adeguato l’attività difensiva e da risultare lesiva del decoro professionale, non è conforme ai criteri legali di liquidazione e può essere riformata in appello.
- Quando l’appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado è determinato con riferimento alla sola questione economica concernente le spese del primo grado, e non al valore sostanziale della controversia originaria.
- Nel giudizio amministrativo il giudice può motivare mediante integrale richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., quando il richiamo consenta di individuare le ragioni della decisione e sia rispettato l’obbligo di sintesi.
- In un giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, l’accoglimento della domanda di esecuzione non impedisce al giudice amministrativo di liquidare autonomamente le spese processuali secondo criteri coerenti con la natura e l’attività svolta nel giudizio.
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