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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45544/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando: (1) l'affiliazione alla cosca Bellocco (capo 1), deducendo che la cosca avrebbe perso operatività e che la sua condotta sarebbe mera sudditanza o legame familiare senza apporto dinamico e stabile; (2) i capi di estorsione (9, 19, 30), sostenendo una ricostruzione bifasica degli eventi che limiterebbe il suo apporto materiale alla fase non estorsiva e configurerebbe al più esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata; (3) specificamente per il capo 19, l'assenza di grave indizio e certa identificazione dell'interlocutore; (4) per i capi 30 e 59 (compravendita immobiliare e violenza privata) la genericità e la concludenza delle intercettazioni; (5) per il capo 83 (messa in vendita di stupefacente) la mancanza di disponibilità effettiva della droga, quindi ipotesi di reato impossibile o tentativo incompiuto e l'assenza di prova sulla tipologia della sostanza; (6) l'insussistenza della aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa, per mancanza di elementi specifici; (7) l'assenza delle concrete esigenze cautelari, richiamando il tempo trascorso e chiedendo che la presunzione relativa fosse superata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi per lo più infondati o inammissibili. Sulla partecipazione associativa (art. 416-bis) la Corte ha ritenuto dimostrata la "messa a disposizione" stabile e materiale dell'indagato sulla base di intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore Albanese, richiamando la definizione consolidata di adesione stabile al programma criminale. Le censure relative ai singoli reati fine sono state valutate come questioni di merito rimesse al giudice del riesame e non rivedibili in Cassazione se non per manifesta illogicità: il Tribunale del riesame ha correttamente valutato le intercettazioni e gli elementi indiziari. Quanto all'estorsione (capo 9), anche una prima fase volta a ristabilire equilibri interni poteva configurare estorsione ove la coartazione sia finalizzata a procurare un profitto ingiusto alla cosca. Sull'accusa di messa in vendita di stupefacente (capo 83) la Corte ha ritenuto che l'offerta si perfeziona con la manifestazione di procurare la droga anche se non immediatamente disponibile. L'aggravante mafiosa e la sussistenza delle esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate; la presunzione relativa di pericolosità per reato associativo non è stata vinta dalla difesa. Il ricorso è pertanto respinto; condanna alle spese secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Tribunale la funzione di riesame degli arresti e delle misure cautelari; qui richiamato per legittimare l'ordinanza di conferma della custodia cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Interpretato secondo la giurisprudenza di legittimità come partecipazione che richiede una "messa a disposizione" stabile e continuativa, dimostrata da comportamenti oggettivi e attuali che manifestino adesione duratura al programma criminoso.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma di riferimento per il narcotraffico citata nella cornice imputativa; la Corte rileva che eventuali carenze in contestazioni diverse non incidono sulla valutazione della partecipazione mafiosa.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di offerta/messa in vendita di stupefacenti si perfeziona con la manifestazione dell'intenzione di procurare la sostanza anche se non vi è disponibilità immediata; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova indiziaria sulla possibilità concreta di reperimento.

  • art. 393 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: richiamato dalla difesa come alternativa, la Corte osserva che la condotta coattiva finalizzata ad un profitto ingiusto configura piuttosto estorsione.

  • art. 610 cod. pen.

    Violenza privata: la Corte distingue la violenza privata dall'estorsione sulla base della finalità (ottenimento di un profitto ingiusto), ritenendo che, se presente tale scopo, la fattispecie è estorsiva.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte richiama che, per i delitti associativi, vige una presunzione relativa delle esigenze cautelari che la difesa deve efficacemente contrastare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alle spese processuali: la condanna alle spese segue la soccombenza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali cui la cancelleria deve conformarsi per gli adempimenti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 416-bis non basta un legame familiare o di mera deferenza: è necessario dimostrare una "messa a disposizione" stabile e ripetuta, desumibile da comportamenti concreti (disponibilità a eseguire direttive, partecipazione a summit, apporto operativo nei reati fine).
  • In sede di legittimità la valutazione delle intercettazioni e l'identificazione degli interlocutori sono, in linea di massima, questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili se la motivazione non è manifestamente irragionevole.
  • Una condotta violenta o intimidatoria collegata alla finalità di procurare un profitto a favore di terzi (es. la cosca) configura estorsione anche se presentata come ristoro di un danno o regolamento interno: la finalità e l'ingiusto profitto sono elementi discriminanti rispetto alla violenza privata o all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • L'offerta o la messa in vendita di stupefacenti si considera perfezionata con la manifestazione della disponibilità o dell'intento di procurare la sostanza, anche in assenza di disponibilità materiale immediata; pertanto può configurarsi il reato anche senza possesso immediato.
  • Nei delitti associativi e mafiosi opera una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice non deve provare positivamente la pericolosità se il quadro indiziario è grave, salvo che la difesa non fornisca elementi idonei a superare la presunzione.
  • Censure generiche o meri richiami alla possibile lettura alternativa delle prove rischiano l'inammissibilità o l'infondatezza in Cassazione; le argomentazioni devono essere specifiche e mirate a evidenziare errori logici o di fatto palesi nella motivazione del giudice di merito.

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