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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13804/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della pronuncia di confisca dei terreni disposta nella sentenza di merito: il ricorrente ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio di proporzionalità sancito dall'art.1 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU e violazione/erronea applicazione dell'art.44 del d.P.R. n.380/2001. In particolare, ha lamentato che la Corte d'appello ha disposto la confisca sull'intera proprietà senza specificare le opere che avrebbero costituito l'illegittima trasformazione urbanistica né identificare le aree direttamente interessate dall'attività lottizzatoria, impedendo così una valutazione proporzionata della misura ablativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che, pur essendo necessario il rispetto del principio di proporzionalità nella confisca dei terreni per lottizzazione abusiva (limitazione alle aree direttamente interessate e verifica dell'effettività del ripristino), il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione richiesto. Non sono state indicate né l'eventuale sussistenza e consistenza di opere ripristinatorie né quali opere o porzioni di terreno avrebbero dovuto esentarsi dal provvedimento ablatorio. Per tale ragione il motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.110 cod.pen.

    Richiamato come norma relativa alla partecipazione nel reato (concorso di persone) nell'imputazione originaria; la decisione riferisce il capo di imputazione ma la censura principale riguarda la confisca, non la responsabilità penale sostanziale.

  • art.30 d.P.R. n.380/2001

    Richiamato nel capo di imputazione concernente l'illecito urbanistico/edilizio; contestualizza la fattispecie di lottizzazione abusiva rispetto alla normativa edilizia.

  • art.44 d.P.R. n.380/2001

    Norma che disciplina le sanzioni per le violazioni edilizie e urbanistiche, ivi compresa la confisca: la Corte ha interpretato l'art.44 in chiave "convenzionalmente orientata", richiedendo che l'applicazione della confisca rispetti il principio di proporzionalità e sia limitata ai beni direttamente interessati dall'attività lottizzatoria.

  • art.129 cod.proc.pen.

    Citato nella decisione di legittimità precedente: la Corte di Cassazione ha valutato la non applicabilità dell'art.129 (prescrizione?) in relazione alla disamina puntuale degli elementi costitutivi dell'illecito; la pronuncia ha affermato che un accertamento approfondito degli elementi sostanziali può avere effetto equiparabile a pronuncia di condanna ai fini della confisca.

  • art.1 Protocollo aggiuntivo alla CEDU

    Norma convenzionale richiamata in tema di tutela della proprietà: la Corte richiede la verifica della proporzionalità della confisca rispetto alla tutela proprietaria, valutando se la misura ablativa sia adeguata, necessaria e limitata ai beni effettivamente coinvolti dall'illecito.

  • art.7 CEDU

    Richiamato nel contesto della discussione sulla legittimità della confisca anche in presenza dell'estinzione del reato; la Corte ha ritenuto che, se il giudice compie una disamina puntuale degli elementi, l'accertamento sostanziale può non integrare violazione del principio di legalità ex art.7 CEDU.

  • art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi di questa disposizione; la Corte ha però ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di allegazione dei fatti necessari.

  • art.627, comma 3 cod.proc.pen.

    Richiamato dalla Corte come norma procedurale collegata all'onere di allegazione e al vaglio di ammissibilità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di indicare gli elementi fattuali richiesti per dedurre la violazione del principio di proporzionalità.

Massime di principio

  • In casi di lottizzazione abusiva la confisca va valutata alla luce del principio di proporzionalità: deve essere limitata alle aree e ai beni direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e funzionali a essa.
  • La confisca è una misura residuale: prima di disporla il giudice deve accertare se esistono misure meno afflittive efficaci a ripristinare la conformità urbanistica (amministrative o ripristini concreti).
  • Chi impugna la confisca davanti alla Cassazione ha l'onere di allegare fatti specifici e prove sull'effettivo ripristino o sulle opere che giustificherebbero l'esclusione dal provvedimento ablativo; mere deduzioni generiche sono insufficenti e determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • Il giudice del merito deve compiere un rigoroso accertamento di fatto circa l'efficacia e l'integralità degli interventi ripristinatori: interventi formali o parziali non sono considerati idonei a evitare la confisca.
  • Se il giudice di merito ha effettuato una disamina approfondita degli elementi costitutivi dell'illecito (anche in presenza di estinzione del reato), tale accertamento può giustificare comunque la confisca senza violare il principio di legalità previsto dalla CEDU, purché rispettata la proporzionalità.

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