Cassazione Civile, Ordinanza n. 07385/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di due soggetti che avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società. Il tribunale aveva revocato il decreto e condannato i fideiussori al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta. In appello, i fideiussori avevano dedotto la nullità parziale delle fideiussioni per abusività di alcune clausole, sostenendo che esse riproducessero lo schema ABI oggetto di provvedimento della Banca d'Italia ritenuto contrario alla normativa antitrust. La corte d'appello aveva però rigettato il gravame reputando la questione generica e priva di adeguati elementi di prova. Con il ricorso per cassazione i fideiussori hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per avere indicato come parte un soggetto asseritamente privo di titolo a proseguire l'azione dopo la costituzione della cessionaria/nuova creditrice; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 345 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la nullità parziale per difetto di prova/documentazione; 3) violazione dell'art. 41 Cost., dell'art. 1322 c.c. e dell'art. 2, comma 3, l. n. 287/1990, oltre che omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust e sulla tutela del contraente debole.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dalla sentenza impugnata non risultava alcuna estromissione del soggetto che i ricorrenti assumevano privo di titolo a proseguire il giudizio. Ha poi disatteso congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che la nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio solo nei limiti dei fatti già tempestivamente allegati e provati, mentre nel caso concreto i ricorrenti non avevano allegato né dimostrato i presupposti fattuali necessari: in particolare, non avevano provato che nel 2011 persistes-se l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia per il periodo 2002-2005, né che il provvedimento amministrativo del 2005 potesse di per sé fondare la nullità delle fideiussioni stipulate successivamente. La Corte ha inoltre ribadito che il provvedimento della Banca d'Italia non ha natura normativa e che non è consentito utilizzare il principio iura novit curia per supplire alla mancata produzione documentale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento di Euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È invocato nel primo motivo, ma la censura viene ritenuta infondata perché non risulta dalla sentenza alcun provvedimento di estromissione del soggetto indicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le doglianze vengono respinte per mancanza dei presupposti fattuali e probatori.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza, ma il motivo è ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che, nel caso concreto, le censure richiederebbero accertamenti fattuali preclusi in cassazione.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato indirettamente per affermare che la diversa valutazione delle prove è attività consentita al giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge.
La violazione dell'articolo sussiste solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito probatorio.
Nel testo applicabile al caso vieta nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello, salvo impossibilità non imputabile; non consente di rimediare in appello a carenze istruttorie della parte.
La decisione segue la proposta del consigliere delegato nell'ambito del procedimento accelerato.
Richiamato per la memoria depositata dai ricorrenti e per la richiesta di decisione della causa.
La rilevazione officiosa della nullità in appello richiede il rispetto del contraddittorio sui fatti già allegati.
art. 41 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura antitrust, ma non assume rilievo decisivo senza i necessari fatti costitutivi.
Richiamato in combinato con la disciplina antitrust, ma la Corte esclude che la sola invocazione della norma basti a fondare la nullità senza prova dei presupposti.
art. 2, comma 3, l. n. 287/1990
Usato come base della dedotta nullità delle fideiussioni 'a valle' di un'intesa anticoncorrenziale; la Corte ribadisce che occorre allegare e provare i fatti costitutivi della nullità.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
Richiamato nella ricostruzione dei principi sulle intese anticoncorrenziali che incidono sul modello ABI di fideiussione.
art. 101 TFUE
Richiamato come norma sostanziale antitrust cui è collegata la valutazione di nullità delle clausole del modello ABI.
La nullità è parziale e non si estende all'intero contratto se non è provata la diversa volontà delle parti o l'interdipendenza della clausola nulla con l'intero assetto negoziale.
La definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis comporta la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La nullità contrattuale, pur rilevabile d'ufficio anche in appello e in cassazione, può essere scrutinata solo se i fatti costitutivi del vizio risultano già tempestivamente allegati e, quando necessario, provati: il potere officioso non consente al giudice di colmare lacune fattuali della parte.
- In appello non è ammissibile introdurre nuovi documenti per fondare per la prima volta una nullità, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile.
- Il provvedimento della Banca d'Italia in materia antitrust sulle fideiussioni ABI non ha natura normativa: esso può rilevare come elemento probatorio nei limiti del suo oggetto, ma non sostituisce l'onere della parte di allegare e provare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale e la corrispondenza concreta delle clausole contestate.
- La nullità parziale delle fideiussioni 'a valle' di un'intesa anticoncorrenziale non si estende automaticamente all'intero contratto: chi ne invoca l'estensione totale deve provare che senza la clausola nulla il contratto non sarebbe stato concluso.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta, in realtà, il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove acquisite.
- La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere fondata sulla mera critica alla valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull'allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali.
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