Cassazione Civile, Ordinanza n. 22417/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008, fondato su tre profili: la perdita della qualità di imprenditore agricolo della contribuente, le risultanze di accertamenti bancari e l’emersione di operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, aveva ritenuto corretto il rilievo sulla natura commerciale dell’attività svolta, ma aveva annullato la ripresa fondata sugli accertamenti bancari perché l’Ufficio non avrebbe indicato specificamente le singole operazioni contestate. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 L. 212/2000, per avere la CTR messo in discussione la motivazione dell’avviso nonostante il giudicato interno formatosi sul punto, poiché la CTP aveva già ritenuto l’atto motivato e la contribuente non aveva proposto appello incidentale; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la contribuente non aveva mai contestato di conoscere le singole operazioni bancarie, dettagliate nel PVC richiamato nell’atto e a lei noto; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la CTR fondato la decisione su una contestazione non proposta dalla contribuente. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, osservando che la questione della motivazione dell’avviso era già stata respinta in primo grado e non era più discutibile in appello per difetto di impugnazione incidentale; inoltre, la contribuente non aveva dedotto di non conoscere le operazioni contestate, che risultavano specificamente indicate nel PVC allegato e notificato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva annullato la ripresa sugli accertamenti bancari per asserita mancanza di specifica indicazione delle operazioni, circostanza reputata non devoluta e comunque smentita dal richiamo al PVC e dalla mancata contestazione specifica della contribuente.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul giudicato interno: la questione già decisa in primo grado e non impugnata incidentalmente non poteva essere rimessa in discussione in appello.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per la disciplina della motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
Richiamati per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e il mancato rilievo della mancata contestazione specifica da parte della contribuente.
Richiamato per dedurre ultrapetizione, per avere la CTR deciso su una contestazione non proposta dalla parte contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo relativo al vizio di ultrapetizione.
Massime di principio
- Quando una questione è stata già decisa in primo grado e la parte interessata non propone appello incidentale, il relativo capo o punto della decisione coperto da giudicato interno non può essere rimesso in discussione dal giudice di appello su impulso della controparte.
- Nel processo tributario, il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento non può essere affermato in appello se la questione è già stata respinta in primo grado con statuizione definitiva non impugnata.
- La decisione di merito non può fondarsi su una censura non devoluta o non contestata dalla parte interessata, soprattutto quando gli elementi contestati risultino già specificamente indicati nel PVC richiamato e notificato con l’atto impositivo.
- Se il contribuente non deduce specificamente di non conoscere le singole operazioni bancarie contestate, il giudice non può porre a base dell’annullamento dell’accertamento una generica mancanza di specificazione delle rimesse da parte dell’Ufficio.
- Il motivo di ultrapetizione resta assorbito quando l’accoglimento di altro motivo è già sufficiente a definire la censura relativa al capo di decisione impugnato.
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