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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29142/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta davanti al Tribunale nei confronti dell'amministrazione finanziaria, del direttore provinciale e dei verificatori, oltre che di una compagnia assicuratrice chiamata in causa, per asserita condotta illecita nell'ambito di controlli fiscali su un rimborso IVA richiesto da una società di cui il ricorrente era amministratore. Secondo la prospettazione attorea, l'Agenzia avrebbe contestato come fraudolento e inesistente l'acquisto di un complesso industriale, avrebbe escusso una polizza fideiussoria prima della definitività dell'accertamento e dopo la scadenza della garanzia, e avrebbe così causato danni patrimoniali (mancate vendite e difficoltà di accesso al credito) e non patrimoniali (pregiudizio alla salute). Il Tribunale rigettò la domanda; in appello il ricorrente censurò la decisione deducendo, in sintesi, che l'appello fosse ammissibile ex artt. 342 e 434 c.p.c. e che fosse erroneo escludere la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli intimati. Davanti alla Cassazione il ricorrente articolò due motivi: violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e omessa/contraddittoria motivazione, nonché violazione dell'art. 2043 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l'atto di appello rispettasse i requisiti di specificità e che fosse errata l'affermazione circa la mancata prova di dolo o colpa grave dei convenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza d'appello, ma non aveva depositato la relazione di notificazione della sentenza stessa, deposito richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c. Entro il termine del ricorso non era quindi possibile verificare la tempestività dell'impugnazione in base al termine breve. La Corte ha inoltre osservato, in via incidentale, che la censura sull'art. 342 c.p.c. risultava comunque priva di un adeguato riferimento contenutistico all'atto di appello, e che la doglianza di merito sulla responsabilità avrebbe comunque incontrato un difetto di interesse, essendosi il giudice d'appello spogliato della potestas iudicandi una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Il ricorso è stato quindi disatteso, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte richiama la necessità che l'atto di appello contenga specifiche censure riferite alla sentenza impugnata; la mera trattazione astratta della questione giuridica non basta a soddisfare l'onere di specificità.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato in parallelo all'art. 342 c.p.c. come norma sui requisiti di specificità dell'impugnazione in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È indicato come ulteriore parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma base della domanda risarcitoria per fatto illecito; la Corte non entra nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    La Corte osserva che il motivo relativo all'art. 342 c.p.c. sarebbe comunque carente per mancanza di riferimento contenutistico all'atto di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/disattesa del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando rilevante ai fini della verifica del termine breve, comporta l'improcedibilità del ricorso se il deposito è richiesto a pena di improcedibilità.
  • L'onere di specificità del ricorso per cassazione impone che la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello si confronti con il contenuto concreto dell'atto di appello; non è sufficiente una critica di carattere meramente astratto o teorico.
  • Quando il giudice d'appello ha già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, le censure di merito sulle rationes decidendi subordinate possono risultare prive di interesse, poiché il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi sul merito.
  • La disciplina delle spese e dell'ulteriore contributo unificato segue la soccombenza e si applica anche quando il ricorso venga dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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